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Ritardo aereo: i diritti dei passeggeri

Quali diritti spettano al passeggero per il ritardo aereo? Esiste un trattamento particolare per i passeggeri della zona UE? Vediamo insieme


Diritti dei passeggeri per i ritardi aerei

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Il passeggero che viaggia nella zona UE ha accesso a particolari trattamenti garantiti dall'applicazione di alcuni principi generali già sanciti nei trattati fondamentali. In particolare ha diritto a non essere discriminato al momento dell'acquisto del biglietto ed ha inoltre diritto a vedere comprese le tasse, spese e maggiorazioni incluse nel prezzo totale così da consentirgli di comparare i prezzi praticati dalle altre compagnie aeree e fare una scelta informata.

Ma laddove l'aereo, per diverse ragioni, dovesse comunque tardare nell'arrivo o nella partenza, di quali diritti dispone il passeggero?

Ritardo aereo: dall'assistenza al rimborso

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Laddove l'aereo dovesse tardare per un periodo compreso tra le due e le cinque ore il passeggero ha una serie di diritti, che vanno da una completa assistenza al rimborso.

In species se il ritardo è di sole due ore si ha diritto all'assistenza comprensiva di somministrazione di bevande e pasti (assistenza ovviamente commisurata alla lunghezza del volo ed alla consistenza del ritardo).

Se invece il mezzo dovesse avere un ritardo di cinque ore o più il cliente ha diritto al rimborso ma, laddove questa opzione dovesse essere accolta, la compagnia aerea non è tenuta ad offrire ulteriori mezzi di assistenza.

Diritto al risarcimento

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Se invece il ritardo dovesse consistere in più di 3 ore si ha diritto ad un risarcimento.

Il risarcimento è commisurato, come appena riferito, alla durata del ritardo ed alla lunghezza del volo.

I parametri per il risarcimento

Qui di seguito alcuni riferimenti in ordine ai parametri di risarcimento:

Questi parametri sono riferiti a voli nella zona UE mentre per i voli in partenza dall'Unione e diretti ad un Paese extra Ue si applicano i seguenti criteri di risarcimento:

La Corte di Giustizia dell'UE ha chiarito che l'articolo 16 del regolamento n. 261/2004, in materia di "compensazione e assistenza in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato", impone agli Stati membri di istituire un organismo che sia responsabile dell'applicazione di detto atto ed eventualmente idoneo ad adottare tutte le misure che si dovessero rendere necessarie per tutelare i diritti dei passeggeri. Ai sensi del par. 2 del predetto regolamento detto organismo dovrebbe comunque essere legittimato a ricevere finanche eventuali reclami da parte dei passeggeri (cfr., tra le altre, CGUE sez. VIII 17 marzo 2016 n. 145).

Le varie cause di ritardo aereo

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Preliminarmente è necessario esaminare il disposto dell'art. 14 del Regolamento CE 261/04 "Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo".

Le cause di esclusione della responsabilità del vettore

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Stando quindi al disposto della predetta normativa sono cause di esclusione della responsabilità del vettore quelle scaturenti da circostanze imprevedibili e che, come tali, non avrebbero potuto essere evitate, fermo restando che comunque deve essere offerta prova dell'impiego di tutti i mezzi necessari per scongiurare il ritardo. Detti eventi possono consistere in condizioni meteo particolarmente avverse, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo.

A tal riguardo per completezza espositiva, si riporta il disposto dell'art. 15 del predetto regolamento che dispone: "Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l'impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni".

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Data: 06/10/2022 12:00:00
Autore: Daniele Paolanti