Eredità: se mancano gli eredi e il testamento
Avv. Daniele Paolanti - In mancanza di successibili l'eredità, ai sensi dell'art. 586 c.c., si devolve allo Stato. Partiamo dalla preventiva disamina della norma. L'art. 586 c.c. così recita: "In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati". Presupposto che consente l'applicazione di detta norma è l'assenza di un testamento oppure l'assenza di eredi che vogliano (come accade nelle ipotesi di rinuncia) o possano (come nel caso dell'indegnità) accettare il patrimonio del de cuius. Con la presente guida dunque esamineremo i caratteri della successione in favore dello Stato ed il contenuto dell'art. 586 c.c.
Il contenuto della norma
Innanzitutto giova precisare che destinatari della norma sono solo i cittadini italiani o gli apolidi residenti in Italia. In secondo luogo si aggiunge che la successione dello Stato ha particolari caratteristiche. Infatti l'acquisto opera di diritto, senza cioè bisogno di accettazione e non può farsi luogo alla rinuncia. Per espressa previsione normativa, inoltre, lo Stato non risponde mai dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati. Tutto questo accade, come fanno notare alcuni autori, ipso iure, e cioè in assenza di alcuna iniziativa volta ad ottenere quel risultato che ogni successibile potrebbe ottenere mediante l'accettazione con beneficio di inventario (Torrente, Schlesinger, Manuale di diritto privato, ventiduesima edizione, Giuffrè editore, Milano, 2015, p. 1365). Ovviamente, sempre tramite elaborazione dottrinale, si è pervenuti ad ammettere che la finalità di detta previsione normativa non è condurre ad un arricchimento dell'erario, quanto piuttosto assicurare la gestione dei rapporti giuridici riferibili a persone defunte che non abbiano lasciato eredi (sia laddove non abbiano parenti prossimi o perché nessuno abbia accettato) (Torrente, Schlesinger, Manuale di diritto privato, Op. cit. p. 1365).
La giurisprudenza in materia
Iniziamo con una pronuncia remota ma comunque di indiscusso pregio. In detta sentenza si legge che il disposto dell'art. 586 c.c., laddove prevede la successione dello Stato in casa di assenza di successibili, configura un'ipotesi di successione iure hereditatis a titolo derivativo. Non si tratta dunque, come la Corte ha evidenziato, di una forma di acquisto a titolo originario contemplato dall'art. 827 c.c. in materia di beni immobili vacanti ma configura una fattispecie di natura diversa (Cass. 95/2862).
Ancora sempre la Suprema Corte precisa che la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 586 comma 2 c.c., per il quale lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati, riguarda i soli debiti ereditari e cioè quelli che gravano sul de cuius e sull'eredità e non invece quelli scaturenti da una condanna al pagamento delle spese processuali che derivano invece da un comportamento processuale dello Stato che ha preferito resistere anziché riconoscere la giusta pretesa del creditore (Cass. Civ. 89/2873).
Da ultimo si riporta un ulteriore principio di elaborazione giurisprudenziale teso ad ammettere che nel caso di beni immobili acquistati dallo Stato con le modalità di cui all'art. 586 c.c., la mancata conoscenza da parte dell'Amministrazione dell'intervenuto acquisto non impedisce, ai sensi dell'art. 1163 c.c. ("Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata"), nel testo anteriore alla modifica di cui all'art. 1 comma 260, legge n.296/2006, il decorso del termine utile per l'usucapione del diritto da parte del terzo, dovendo escludersi in tal caso la clandestinità del possesso continuato per venti anni ed esercitato pubblicamente e pacificamente (Cass. 10/1549; Cian, Trabucchi, Commentario breve al codice civile, Cedam, 2014, p. 587).
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Data: 21/11/2016 17:05:00Autore: Avv. Daniele Paolanti