Cassazione: reato più grave per chi ricatta l'amante
Punita per estorsione e non per violenza privata chi si fa consegnare soldi per non rivelare la relazione alla moglie dell'amante
di Lucia Izzo - Commette estorsione e non violenza privata l'amante che si fa consegnare soldi dal partner per non rivelare la relazione extraconiugale alla di lui moglie. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 49315/2016 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso del P.M. contro la decisione della Corte d'Appello.
Il giudice di seconde cure aveva riqualificato da estorsione in violenza privata il reato che si contestava all'imputata, la quale aveva minacciato l'amante di rilevare alla coniuge la loro relazione sentimentale, così ottenendo la somma di tremila euro.
Per il P.M., diversamente dalla decisione a quo, le emergenze processuali, invece, sarebbero indicative dell'ingiustizia della somma lucrata dall'imputata che aveva lavorato per l'amante per solo per due fine settimana, sicché la dazione della somma non poteva riferirsi a tale prestazione lavorativa. Ancora, la stessa imputata aveva anche confessato di aver posto in essere le minacce al fine di ottenere i soldi di cui aveva bisogno, senza fare alcun riferimento a crediti di lavoro.
Per gli Ermellini il ricorso è fondato: il collegio, in materia di diagnosi differenziale tra il delitto di violenza privata e quello di estorsione, ribadisce che quest'ultimo è configurabile, e non il primo, laddove l'agente, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico.
Nel caso di specie, la valutazione di insufficienza probatoria in ordine al requisito dell'ingiustizia del danno compiuta dalla Corte d'Appello, contrasta con alcune precise emergenze processuali, ossia la confessione di aver minacciato l'uomo e di aver lavorato per lui per un periodo di tempo incompatibile con la somma di denaro richiesta. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
Data: 23/11/2016 09:00:00Autore: Lucia Izzo