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Traffico di organi: fino a 12 anni di carcere

Approvata all'unanimità la nuova legge che punisce i trafficanti di organi umani e il turismo dei trapianti. Le novità e il testo in allegato


di Marina Crisafi – Fino a 12 anni di carcere per chi traffica organi umani. È quanto prevede la nuova legge sul contrasto al commercio illecito di organi prelevati da persone viventi, che ha ricevuto ieri il via libera all'unanimità della commissione Giustizia della Camera, in sede legislativa.

Salutata come un "atto di civiltà" destinato a colpire "reati odiosi a danno dei più deboli e di chi si trova in stato di bisogno, ha dichiarato la presidente della commissione giustizia, Donatella Ferranti, la nuova legge mira a sanzionare pesantemente chi per profitto considera "il corpo degli altri come fonte di pezzi di ricambio" e a combattere "l'aberrante turismo dei trapianti". Il traffico di organi, ricorda ancora la Ferranti, ha un giro d'affari globale stimato in quasi un miliardo e mezzo di dollari, ed "è una forma di tratta degli esseri umani che rappresenta una gravissima violazione dei diritti umani fondamentali".

La nuova legge (qui sotto allegata), composta da soli 4 articoli e "figlia" della convenzione del consiglio d'Europa contro il traffico di organi, sottoscritta dall'Italia nel marzo del 2015, introduce, al fine di contrastare tale aberrante mercato, introduce la fattispecie di reato di "traffico di organi prelevati da persona vivente" (art. 601-bis c.p.), prevedendo aggravanti quando si riscontra un'associazione a delinquere e la pena aggiuntiva dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione se le condotte illecite sono commesse da un sanitario. Nel mirino della legge finisce anche il turismo dei trapianti punendo con il carcere da 3 a 7 anni chi organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, anche per via telematica, annunci finalizzati al traffico di organi.

I punti chiave

Il delitto di traffico di organi

Il nuovo art. 601-bis c.p. punisce chiunque commercia, vende, acquista, ovvero procura o tratta, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, illecitamente "organi o parti di organi prelevati da persona vivente" con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 50mila a 300mila euro.

Se autore del fatto è un medico o esercente professione sanitaria, la condanna comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Il turismo di organi

Il secondo comma del nuovo art. 601-bis punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 3 a 7 anni e con la multa da 50.000 a 300.000 euro due diverse condotte: l'organizzazione o la propaganda di viaggi finalizzati al traffico di organi o parte di organi; la pubblicizzazione o diffusione, con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico, di annunci finalizzati al traffico.

Fino a 15 anni per le associazioni

L'articolo 2 della nuova legge modifica il reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p., prevedendo una specifica aggravante quando l'associazione è finalizzata a commettere i delitti di traffico di organi prelevati da persona vivente (ex art. 601-bis, c.p.), di traffico di organi provenienti da cadaveri e di mediazione, a scopo di lucro, nella donazione di organi da vivente (artt. 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della l. n. 91/1999). L'aggravante comporta l'applicazione della pena del carcere da 5 a 15 anni, ovvero da 4 a 9, a seconda che si promuova, costituisca o organizzi l'associazione criminosa oppure che vi si prenda parte.

Stretta sulle donazioni degli organi

L'art. 3 della legge coordina inoltre la nuova disciplina con l'art. 22-bis della l. n. 91/1999, elevando la pena detentiva prevista dal comma 1 (mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente) al massimo (8 anni di reclusione in luogo degli attuali 6) e abrogando il comma 2 che prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di chi pubblicizzava l'offerta di organi al fine di conseguire profitto.

Sempre a fini di coordinamento, l'art. 4 della legge abroga l'art. 7 della l. n. 458/1967, in materia di trapianto di reni tra persone viventi che puniva con la reclusione fino a 1 anno e con la multa fino a 3.098 euro chiunque, a scopo di profitto, svolgesse opera di mediazione nella donazione di un rene.

Data: 24/11/2016 11:00:00
Autore: Marina Crisafi