Somministrazione lavoro e staff leasing: evoluzioni della questione Francesco Chinni e Sergio Di Dato - 02/12/24  |  Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Bonus anche nel 2017 per chi compra casa all'asta

Confermata la prorogra del D.L. 18/2016 fino a giugno con alcune novità


di Lucia Izzo - Con le agevolazioni introdotte dal D.L. n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito con modificazioni nella legge n. 49 dell'8 aprile, il Governo ha tentato di rinvigorire il mercato immobiliare alleggerendo le imposte indirette nei trasferimenti di immobili nelle procedure esecutive e nelle vendite fallimentari (per approfondimenti: Prima casa: più conveniente comprare all'asta).


Nonostante le agevolazioni prevedessero scadenza il 31 dicembre 2016, l'art. 7 del disegno di legge di bilancio 2017 provvede ad allungare i termini concessi prorogando la scadenza di altri sei mesi, fissando il termine ultimo al 30 giugno 2017. In sostanza, per chi acquista l'immobile, a titolo di prima casa in occasione di un'asta giudiziaria, l'imposta di registro quantificata solitamente nel 9% dell'immobile, si riduce a 200 euro fisse.

Precisamente, la legge prevede che i trasferimenti di proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di procedure esecutive, fallimenti inclusi, vengano assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e castastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, quindi nella complessiva misura di 600 euro.

I soggetti che possono fruire delle agevolazioni sono sia le imprese che i privati (in caso di acquisto di prima casa non di lusso): mentre ai privati è richiesto di non rivendere prima di cinque anni, alle imprese è richiesto l'impegno dichiarato di rivendere tali beni entro cinque anni dall'acquisto (in luogo dei precedenti due).


Ove l'impresa non realizzi la condizione del ritrasferimento, le impose saranno dovute nella misura ordinaria e si applicherà una sanzione amministrativa del 30% oltre agli interessi di mora. Stessa situazione per i privati in caso di dichiarazione mendace o rivendita del bene entro i cinque anni.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 13 giugno, che ha confermato quanto già indicato dalle risoluzioni 105/E/2011 e 112/E/2012, ha chiarito che laddove il contribuente (impresa o privato), che abbia chiesto di usufruire delle agevolazioni, non intenda o non possa rispettare le condizioni poste, potrà presentare agli uffici un'istanza di rinuncia prima della scadenza del termine.

Si potrà così evitare la sanzione amministrativa, ma verranno applicati gli interessi a partire dal giorno dell'atto, al pagamento delle differenza di imposta. Scaduto invece il termine, ci sarà pur sempre la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, con sanzioni ridotte.

Inoltre, a seguito dell'interrogazione parlamentare n. 5-8888 del 14 giugno, presentata dalla deputata Renate Gebhard, è stato chiarito che all'impresa è concesso demolire, trasformare o dividere, in tutto o in parte, l'immobile prima della rivendita entro i due anni.
Ancora, si è precisato che l'agezolazione possa spettare anche agli imprenditori agricoli.
Data: 24/11/2016 19:00:00
Autore: Lucia Izzo