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Il rifiuto dell'alcoltest su strada privata non è reato

Per il Tribunale di Fermo, il rifiuto di sottoporsi all'accertamento, ex art. 186 comma 7 Codice della strada, su strada privata non costituisce reato


Avv. Giuseppe Senesi - Dopo una festa, alcuni giovani in stato di ebbrezza guidavano su una strada privata e non soggetta ad uso pubblico, per raggiungere la strada provinciale. Venivano sottoposti all'esame dell'etilometro ma uno di essi, adducendo di trovarsi su di una strada privata, rifiutava l'invito delle forze dell'ordine. In seguito ad opposizione al decreto penale, il difensore del ragazzo sosteneva in dibattimento che il codice della strada si applica nella sua interezza su "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali". Quindi, ai sensi dell'art. 2 Cds, restano escluse le aree ugualmente destinate alla circolazione, ma non di uso pubblico. I reati attinenti alla guida in stato di ebbrezza ed all'obbligo di sottostare al relativo controllo dell'etilometro, come il reato di rifiuto di sottoporsi al controllo, sono inseriti nel codice come specificamente attinenti alla circolazione dei veicoli, quindi la normativa del codice stradale è il presupposto della loro sussistenza. Essi sono reati solo ed in quanto siano realizzati tutti gli elementi costitutivi dei medesimi: l'applicabilità del CdS, ivi compresa la circolazione su strada o area pubblica nel senso definito dal codice, è essenziale perché i fatti sottesi possano esser considerati come reato.

Risultato in istruttoria che la strada era privata e non percorsa da una collettività di persone con l'intenzione di agire "uti cives", ma da pochi frequentatori "uti singuli", la difesa sosteneva quindi l'inapplicabilità delle sanzioni delle norme del CdS, comprese quelle penali, per violazione del rigoroso principio di legalità, per carenza di legittimità degli organi di polizia a richiedere gli accertamenti del tasso alcolemico e la legittimità del rifiuto. E il tribunale di Fermo, con la sentenza n. 918 del 17 novembre 2016, ha assolto il giovane dall'imputazione ex art. 186 comma 7 d.lgs. n. 285/1992, "perché il fatto non sussiste".

Il giudice ha evidenziato che il fatto è avvenuto su strada privata, non soggetta ad uso pubblico "e pertanto fuori dall'area di controllo finalizzato alle contestazioni previste dal codice della strada", accogliendo in pieno le deduzioni difensive.

Inoltre, in adesione alla giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. Pen., sez. IV, n. 35415/2013), ha precisato che le norme del codice della strada "trovano diretta applicazione in relazione alla circolazione dei veicoli sulle strade aperte al pubblico transito, mentre assumono unicamente il valore di criteri e canoni di diligenza e prudenza, in relazione allo spostamento di veicoli all'interno di aree private non aperte alla pubblica circolazione".


Avv. Giuseppe Senesi

Foro di Ascoli Piceno

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Data: 28/11/2016 15:00:00
Autore: VV. AA.