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Cani che abbaiano in condominio: Il punto della giurisprudenza

Conseguenze legali legate al disturbo che l'abbaiare del cane può arrecare in condominio


Avv. Daniele Paolanti - La convivenza condominiale è uno dei temi di maggiore interesse per la giurisprudenza, soprattutto alla luce del fatto che in ragione della stessa scaturiscono numerosi contenziosi. Tra i contenziosi che sono stati portati all'attenzione delle autorità giudiziarie vi è soprattutto l'annoso tema delle immissioni rumorose, dalle quali possono scaturire rispettivamente illeciti (se le medesime divengano intollerabili) di natura civile o penale e configuranti il caso di immissioni rumorose oppure di disturbo del riposo.

Di seguito il dettato normativo delle diverse fattispecie: per le immissioni valga il disposto dell'art. 844 c.c. dal quale si apprende che: "Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso". Invece per i risvolti penali si fa riferimento al disposto dell'art. 659 c.p. il quale prevede che "chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro. Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità".

Se il cane abbaia in condominio?

Si rammenti come in condominio gli orari in cui è possibile concedere qualche rumore anche molesto sono quelli che vanno dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Un cane che abbaia potrebbe produrre, di conseguenza, un rumore qualificabile come molesto specie se prodotto nelle ore destinate al riposo che sono quelle appena indicate. Si rammenti come la fascia oraria alla quale si è testé fatto cenno è puramente indicativa e può cambiare a seconda del condominio (informazioni che sono comunque reperibili contattando l'amministratore). Sarebbe dunque prudente, al fine di scongiurare eventuali azioni volte al risarcimento danni per immissioni rumorose, evitare di produrre rumori nelle ore dedicate al riposo. Tuttavia è rigorosamente da escludere un provvedimento che miri ad impedire il possesso dei cani in un'unità condominiale al fine di scongiurare rumori molesti, infatti l'art. 1138 c.c. così dispone "Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici" (il comma è stato aggiunto con il varo della legge 11 dicembre 2012 n.220). Il rumore di un cane che abbaia è comunque un'immissione. Perché si possa procedere ad un reclamo non è sufficiente che un vicino lamenti il rumore dell'abbaio (che non deve essere episodico o occasionale, come ad es. per aver intravisto un estraneo, ma continuo e molesto) è opportuno leggere le parole impiegate dai giudici di Piazza Cavour che hanno rilevato: "Proprio con riferimento al latrato notturno dei cani, questa Corte ha avuto modo di affermare che ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659, comma 1, c.p., è necessario che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate. Infatti l'interesse specifico tutelato dalla norma è quello della pubblica tranquillità e pur non essendo richiesto, trattandosi di reato di pericolo, che il disturbo sia stato effettivamente recato a duna pluralità di persone, è necessario tuttavia che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone" (Cassazione n. 1394/1999).

La giurisprudenza in tema

Di particolare interesse è una nota pronuncia della Corte di Cassazione, (sez. III Penale, sentenza 7 gennaio – 19 febbraio 2015, n. 7392) dalla quale si apprende la soluzione alla dicotomia tra responsabilità civile e penale. La citata sentenza ha espresso il principio in virtù del quale "Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare". Ancora, sempre nella medesima sentenza, è rilevato dai giudici di Piazza Cavour che "Trattandosi di un reato di pericolo presunto, occorreva pertanto accertare in concreto se, in base agli elementi risultanti dalle indagini espletate, lo strepito degli animali avesse caratteristiche tali (per le modalità dei luoghi, ed in particolare per la presenza di abitazioni circostanti) da costituire un potenziale disturbo per la quiete pubblica, costituita nella specie dal disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone". Per la responsabilità civile valga la considerazione che la tollerabilità dell'immissione va valutata con riferimento al caso concreto e non in termini generali. Invece per la responsabilità penale (dopotutto se ne è fatta già menzione nel precedente sopra riportato, valga la considerazione che l'art. 659 c.p. configura un'ipotesi di "reato di pericolo presunto" rivelandosi sufficiente che la condotta posta in essere si riveli ex se idonea a recare disturbo ad un numero indeterminato di persone (Cass. pen. n. 8351/2014).

Da ultimo si riporta ulteriore precedente giurisprudenziale dal quale si apprende che l'attitudine dei rumori a recare disturbo o molestia alle persone (siano esse intente in un'occupazione o al riposo) non necessita dell'esperimento di una consulenza tecnica né peritale, potendosi il giudice avvalere finanche delle dichiarazioni rese dai diretti interessati che siano in grado di riferire circa il superamento della normale tollerabilità (Cass. pen. n. 11031/2015).

Data: 07/12/2016 21:50:00
Autore: Avv. Daniele Paolanti