Arresti domiciliari: quando uscire di casa non è evasione
Avv. Aldo Maturo - Con il provvedimento di arresti domiciliari il giudice concede all'imputato lapossibilità di stare, invece che in carcere, nella propria abitazione o altriluoghi indicati dall'art. 284 c.p.p.
Gli arresti domiciliari restano una misura cautelareperché il soggetto è comunque privato della libertà personale, tanto che hal'obbligo di stare nel luogo designato e di osservare i divieti impostigli dalgiudice, relativi ad esempio ai limiti di movimentazione o di contatti conterzi.
Interessante, a tal fine, la sentenza della Cassazione n. 22118 del 10 dicembre 2015. La Suprema Corte era stata chiamata apronunciarsi sul caso di una donna imputata del reato di evasione perché avevasuperato il portone della propria abitazione, aveva attraversato il giardino edera uscita – secondo l'iniziale imputazione - anche fuori del cancello esterno (dove avevaincontrato tra l'altro persone non conviventi, fra cui soggetti pregiudicati). La donnaera stata scoperta perché ripresa dalle videocamere installate dalla polizia peruna diversa indagine su un traffico di droga.
Sia in primo che in secondo grado la donna era statacondannata a 10 mesi di reclusione per evasione dagli arresti domiciliari. Igiudici, sulla base degli atti di accusa, avevano ritenuto che anche unallontanamento di modesta entità spazio-temporale era idoneo a violare lospirito della normativa.
Nel ricorso per Cassazione i difensori avevano fattorilevare che le prove addotte per configurare l'evasione erano state travisate.Dallo stesso verbale di arresto, infatti, risultava che l'imputata non avevamai lasciato il suo domicilio e dai fotogrammidella video-ripresa si vedeva che la donna era sempre rimasta nel suogiardino, dove aveva aiutato la mamma sia a fare manovra con l'auto che acompiere altre faccende. Era arrivata fino al cancello di ingresso ma viaveva stazionato senza uscire (era imputata, come si diceva, anche di aver fattoentrare persone estranee al suo nucleo familiare, fra cui anche alcuni pregiudicati).La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi addotti dalla difesa perché nelreato di evasione dagli arresti domiciliari è necessaria la consapevole violazione del divieto di lasciarel'abitazione (cioè il luogo di esecuzione della misura cautelare) senzaautorizzazione. Per abitazione devono intendersi anche le aree private dipertinenza dell'abitazione, cioè a suo uso esclusivo, fatta eccezione per areee altri spazi condominiali. L'imputata, quindi, restando sempre nelle areedi pertinenza della sua abitazione, non aveva avuto una condotta configurabilecome volontà di rendersi irreperibile o tale da compromettere o renderedifficoltosi i controlli di polizia.
La condanna per evasione era stata, perciò,annullata mentre per l' imputazione relativa all'incontro con persone estraneefatte entrare dal cancello, unitamente a pregiudicati, la Corte aveva stabilitoche si trattava di comportamenti non rilevanti per essere valutati ai fini delreato di evasione dagli arresti domiciliari, perché attenevano alle modalità diesecuzione della misura cautelare (divieto di comunicare con persone diverse daquelle che con il soggetto coabitano) e quindi da valutarsi, in altra sede, acura del giudice che l'aveva concessa.
Data: 04/12/2016 17:30:00
Autore: Avv. Aldo Maturo