Aia: l'autorizzazione integrata ambientale
di Edoardo Di Mauro - L'autorizzazione integrata ambientale è, per definizione del Testo Unico Ambiente, il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) del medesimo decreto, o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di legge ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi previsti e cioè la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e previsione di misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.
Un' autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.
L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:
a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma.
Tra queste attività si possono individuare in un elenco esemplificativo:
1. Attività energetiche
1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW
1.2. Raffinazione di petrolio e di gas
1.3. Produzione di coke
1.4. Gassificazione o liquefazione di:
a) carbone;
b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.
2. Produzione e trasformazione dei metalli
2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora
2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:
2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.
2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi:
2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.
3. Industria dei prodotti minerali come cemento, calce viva e ossido di magnesio, aminato e fibre di vetro;
4. Industria chimica
Fabbricazione di prodotti chimici organici, prodotti chimici inorganici, fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti), prodotti fitosanitari o di biocidi, prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi, esplosivi.
5. Gestione dei rifiuti
5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti.
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Data: 06/12/2016 17:30:00Autore: Edoardo Di mauro