Rinuncia al mandato: guida e fac-simile
- La facoltà di rinunciare al mandato
- Obblighi dell'avvocato e del cliente
- La Cassazione sulla rinuncia al mandato professionale
- Fac-simile di rinuncia al mandato professionale
La facoltà di rinunciare al mandato
Obblighi dell'avvocato e del cliente
Stanti i prefati adempimenti cui l'avvocato deve comunque attendere, ci si chiede come questi debba comportarsi laddove il suo assistito sia irreperibile o laddove questi non nomini prontamente un nuovo difensore. L'avvocato rinunciante ha, a tal riguardo, specifico diritto a che il cliente provveda alla nomina di un nuovo legale in tempi ragionevoli. Inoltre l'avvocato ha diritto a che gli vengano corrisposti i compensi per l'attività professionale svolta e può esigere, dunque, l'onorario corrispondente.
La Cassazione sulla rinuncia al mandato professionale
Procediamo con il commento di una recente pronuncia della Suprema Corte riportando, dapprima come sempre, le parole dei giudici di Piazza Cavour che assumono rilievo in questa sede.
La Cassazione ha affermato che il recesso dell'avvocato è sempre ammesso anche "senza giusta causa". Ciononostante il professionista è tenuto a preservare il cliente da pregiudizi derivanti dalla propria decisione (Cass. n. 23077/2022). Inoltre, hanno avuto occasione di precisare dal Palazzaccio che ai sensi dell'art. 85 c.p.c. "la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetti nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore". E' stato precisato al riguardo che ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, con la conseguenza che la notifica dell'impugnazione deve, in siffatta situazione, essere compiuta al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente, giusta disposto dell'art. 330, comma 1, seconda parte del codice di rito" (cfr., tra le altre, Cass. n. 7771/2004; n. 11504/2016). Si apprende dalle citate pronunce che la notifica di un'avvenuta impugnazione debba essere rivolta necessariamente al difensore non ancora sostituito poiché, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la revoca ha effetto dal momento della costituzione del nuovo difensore e, dunque, sino ad allora, il precedente rimane provvisto di ius postulandi.
Fac-simile di rinuncia al mandato professionale
Egr. Sig.
Via___________, n.___
CAP Città
Luogo, data
RACCOMANDATA A.R.
Oggetto: Sig.__________/___________
Egr. Sig.____
Con la presente è mia premura comunicarLe che ho intenzione, con riferimento al procedimento di cui in oggetto, rinunziare al mandato professionale. Sono dunque a chiederLe di passare presso il mio studio così da poterLe io restituire la documentazione. In detta sede potrà provvedere inoltre a liquidare i miei onorari.
Distinti saluti
Avv._________________
TRIBUNALE CIVILE DI ___________
DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AL MANDATO
PROC. N._______R.G., G.I. dott._________
per
Il Sig._____________, nato il___________, in____________, residente in_____________, via____________, n.__, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.___________(c.f.________), del Foro di___________, in_____________, che lo rappresenta e difende come da procura conferita in data_____________;
il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al mezzo telefax al n._________oppure all'indirizzo p.e.c.___________come comunicati all'ordine professionale di appartenenza;
Contro
Il sig.__________, con l'Avv._________;
premesso che:
- con atto di citazione del________, notificato in data_________, il Sig. _______________, conveniva in giudizio___________al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni__________________________;
- in data______, con comparsa del__________, si costituiva ritualmente in giudizio______________impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito;
- in data____________il giudice, udite le parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 co. VI;
- con lettera raccomandata recante data____________, il sottoscritto procuratore comunicava al suo assistito la volontà di recedere dal rapporto e di rinunciare al mandato.
Tanto premesso e considerato, il sottoscritto Avv.__________, nella qualità in epigrafe specificata
DICHIARA
di rinunciare al mandato conferito da____________in data___________ ed in relazione all'assistenza nel procedimento epigrafato. Per l'effetto
CHIEDE
Che venga differita l'udienza al fine di consentire al suesposto cliente di munirsi di nuovo difensore e garantire il diritto alla difesa.
Si produce:
raccomandata a.r. recante data.
Con osservanza.
Luogo, data
Avv._______________
Data: 21/09/2022 09:00:00Autore: Daniele Paolanti