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Avvocati: assicurazione anche per il "rischio tecnologico"

Anche le polizze professionali rientrano tra i vari problemi che accompagnano l'entrata in vigore del PAT


di Valeria Zeppilli – L'ormai imminente entrata in scena del processo amministrativo telematico sarà ricca di conseguenze per gli avvocati. Oltre a quelle operative, infatti, ci sono quelle che riguardano il versante assicurativo, caratterizzate dalla necessità ormai indifferibile di adeguare le polizze.

Come già accade con il processo civile telematico, sarà facile che l'avvocato deleghi i depositi a collaboratori, a praticanti o, addirittura, a dei soggetti esterni.

Tuttavia, in forza delle previsioni del d.m. 22 settembre 2016, alle polizze professionali è richiesto soltanto di coprire i fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali. Nell'elenco rientra anche il ritardo nel deposito? La risposta non è chiara e i problemi che potrebbero insorgere sono tangibili. Del resto, in simili casi la lettura del combinato disposto degli articoli 2232 e 1717 c.c. rende difficile negare che la responsabilità gravi comunque sul titolare dell'incarico.

Insomma: è un aspetto che non può essere sottovalutato, specie ora che il processo telematico amplierà il suo campo di applicazione e che i depositi si moltiplicheranno a dismisura.

I problemi del PAT

In ogni caso le difficoltà del PAT non si riducono a questa.

Gli avvocati dovranno infatti confrontarsi con una serie di problematiche di vario genere, che si sommano a quelle ancora da smaltire del PCT.

Ad esempio la firma: il sistema utilizzato è diverso da quello del processo civile telematico, ovverosia il pades che, al contrario del cades, non aggiunge al file l'estensione .p7m ma lo lascia invariato in pdf (sempre nativo digitale).

Non solo. Al contrario del sistema che abbiamo imparato ad utilizzare, quello del processo amministrativo telematico non rileva gli errori sugli elementi fondamentali, ma consente comunque il deposito anche se, ad esempio, manca la procura o il file ha un'estensione non ammessa.

A tutto ciò si aggiunge il fatto che non tutte le pubbliche amministrazioni hanno comunicato al ministero della giustizia l'indirizzo p.e.c. necessario per la notifica degli atti in via telematica e i serrati limiti di spazio e di tempo per caricare i file (gli allegati ai messaggi di posta elettronica possono pesare al massimo 30 megabyte, mentre l'upload diretto sul sito www.giustizia-amministrativa.it è possibile sino a 60 megabyte, di cui massimo 10 per singolo file, ma va fatto in una sessione che non può durare oltre 45 minuti).

Data: 07/12/2016 06:00:00
Autore: Valeria Zeppilli