Le vendite online e i contratti telematici
di Edoardo Di Mauro - Con l'avvento delle nuove tecnologie sono sempre più diffusi gli acquisti online, e quindi i cosiddetti contratti telematici.
Il legislatore italiano in attuazione della direttiva 2000/31/CE ha definito il venditore online insieme ad altri operatori economici della rete come prestatori di servizi della società dell'informazione.
Detti operatori devono adempiere ad alcuni obblighi pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria.
Il fine della disciplina normativa citata è la promozione dei servizi della libera circolazione dei servizi e del commercio elettronico.
Obblighi del venditore online e sanzioni
Il venditore deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio alcune informazioni tra le quali:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
e) gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione.
Le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.
Inoltre devono essere forniti in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni:
a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
Le violazioni dei predetti obblighi sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro.
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Data: 14/12/2016 11:08:00Autore: Edoardo Di mauro