Una decisione on-label sull'uso off-label dei vaccini Covid United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 31/10/24  |  Voli cancellati e ritardi: annullata la conciliazione obbligatoria Diego Ferraro e Sonia Coppola - 30/10/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Banche: il pegno omnibus

Una peculiare forma di tutela bancaria


Il pegno omnibus è una particolare forma di tutela del credito con la quale il diritto di pegno viene costituito una sola volta in relazione a tutti i crediti sorti o che potranno sorgere anche in futuro tra le medesime parti.

Esso è spesso utilizzato dalle banche a garanzia dei crediti concessi ai propri clienti: con il pegno omnibus, infatti, la banca acquisisce la facoltà di ritenere tutti i titoli o i valori di proprietà del correntista. Si tratta, in sostanza, di un'estensione della garanzia reale.

Questo tipo di garanzia potrebbe tuttavia porre il soggetto debitore in una posizione piuttosto gravosa: i beni posti in pegno potranno essere infatti immediatamente riscossi dalla banca, per ripagare (in tutto o in parte) l'entità del credito, sia presente che futuro. Ed è proprio in questo particolare che risiede la differenza del pegno omnibus dal classico contratto di pegno ex art. 2784 c.c.: i beni impegnati potranno essere utilizzati per coprire ogni debito con l'istituto bancario, anche sorto in futuro.

Perplessità

La clausola cd. di pegno omnibus è ormai sempre più frequente nei contratti di sottoscrizione prestiti, anche a causa della crescente difficoltà delle banche nel recupero crediti.

Tuttavia, la stessa non ha mancato di suscitare diverse perplessità sia in giurisprudenza che in dottrina.

In particolare, tali perplessità derivano dalla lettura dell'art. 2787, III comma, c.c., che riconosce al creditore il diritto di prelazione solo allorquando la costituzione del pegno risulti da scrittura avente data certa, contenente un'indicazione sufficiente riguardo al credito garantito e ai beni costituiti in garanzia. In sostanza, si ritiene che per la clausola omnibus non sia operante la prelazione per i crediti futuri nascenti da rapporti non indicati nella scrittura, mentre nelle relazioni interne tra banca e cliente non sarebbe richiesto l'adempimento di alcuna formalità (cfr. Cass. n. 5561/2004).

Inoltre, la clausola di pegno omnibus, come risulta dalla casistica delle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario, è spesso invocata dalle banche allo scopo di ritardare la restituzione al cliente di somme, valori o titoli nel caso in cui lo stesso intenda recedere dal rapporto di conto corrente.

Si tratta di un comportamento da ritenere contrastante con i canoni di correttezza e lealtà nei rapporti con la clientela, nonostante le banche lo adottino facendo leva sul diritto di ritenzione nei fatti assicurato dalla clausola in commento.

La giurisprudenza, in alcuni casi, è quindi giunta a negare la possibilità di pattuire una clausola in favore della banca nella quale si prevede un pegno omnibus, mentre la dottrina non la nega quasi mai a priori, ritenendo che essa risponda effettivamente alla necessità della banca di tener conto, nelle garanzie, delle caratteristiche concrete dei rapporti.

Più in generale, l'orientamento che considera valido il pegno omnibus fa leva su due circostanze fondamentali.

Innanzitutto sul fatto che l'articolo 1844 c.c., in tema di apertura di credito, prevede espressamente che a garanzia di crediti non ancora sorti sia possibile costituire un pegno o un'ipoteca.

In secondo luogo sul fatto che la costituzione di pegno costituisce una fattispecie complessa che si perfeziona con la sopravvenienza della detenzione in capo alla banca in un momento successivo.

Opponibilità a terzi

Per quanto riguarda in generale l'opponibilità ai terzi del pegno omnibus, va segnalato che in giurisprudenza sono sorti negli anni molteplici contrasti circa la sua sussistenza.

Ciò, anche in questo caso, in virtù di quanto previsto dall'articolo 2787 del codice civile, in forza del quale è necessaria una sufficiente indicazione del credito garantito ai fini della prelazione pignoratizia.

Oggi deve ritenersi ormai pacifico che il pegno omnibus è opponibile a terzi solo quando nell'atto costitutivo di garanzia sia indicato almeno il criterio di collegamento da utilizzare per individuare il credito garantito.

Viceversa, se le espressioni utilizzate sono generiche e il credito garantito necessita di ulteriori elementi rispetto a quelli contenuti nella scrittura costitutiva del pegno per essere individuato, quest'ultima è inopponibile.

Pegno omnibus bancario: beni impegnabili

In ogni caso, solo i beni mobili possono essere posti a garanzia di un pegno omnibus. Nel caso del credito bancario, vengono solitamente impegnati titoli e conti del debitore, in genere sottoscritti con lo stesso istituto bancario erogatore del credito. Questo perché, semplicemente, la riscossione in caso di morosità risulterebbe più rapida.

Data: 14/01/2017 12:00:00
Autore: Redazione