Impianto termico: le scadenze di gestione e le sanzioni
C'è ancora tempo ma fino al 31 dicembre, come ogni anno, per alcuni adempimenti relativi alla gestione dell' impianto termico. Si tratta del controllo dei valori di emissione.
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (pari a 0.035MW) deve controllare almeno annualmente i valori di emissione dell'impianto, nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione. I valori misurati, con l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale previsto dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
L'impianto termico civile è definito tale quando la produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi.
L'obbligo di cui sopra è annuale e deve essere adempiuto entro il 31 dicembre.
Con una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 2582 euro è punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non effettua il controllo annuale delle emissioni ai sensi dell' articolo 286, comma 2, T.U. Ambiente, o non allega al libretto di centrale i dati ivi previsti.
Edoardo Di Mauro
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Data: 15/12/2016 15:30:00Autore: Edoardo Di mauro