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Avvocati: parcelle più alte con la "success fee"

Anche in Italia si sta diffondendo la prassi anglosassone di subordinare una quota di onorari al raggiungimento di un risultato favorevole, la clausola "success fee"


di Valeria Zeppilli – Nei paesi anglosassoni ha preso piede ormai da diverso tempo la cd. success fee (o contingent fee o conditional fee).


Cos'è la success fee

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Si tratta, in sostanza, di una clausola in forza della quale il compenso degli avvocati o una sua parte vengono pagati solo nel caso in cui il professionista riesca a raggiungere un risultato favorevole per il cliente, sia in via giudiziale che in via stragiudiziale. E in tal caso la parcella risulterebbe più elevata.

Insomma, per usare un'espressione diffusa tra le aule di giustizia inglesi: no win, no fee.

Se questa è la definizione generale e approssimativa della success fee, scendendo più nel dettaglio si deve dare conto del fatto che essa, in realtà, conosce una molteplicità di declinazioni. Ad esempio, negli USA è individuata in una percentuale del risarcimento che si riesce ad ottenere per il proprio cliente, mentre in Inghilterra in una percentuale dell'onorario "base" fissato, variabile ma non superiore al 100%.

La success fee in Italia

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Negli ultimi anni, la prassi tipicamente anglosassone di fare ricorso alla success fee si è diffusa anche in altri paesi, tra i quali Canada, Francia, Giappone, Irlanda e Grecia.

Ad onor del vero anche nella nostra penisola stanno proliferando i legali che propongono ai propri clienti un tal genere di accordo, rischioso ma potenzialmente molto vantaggioso.

La legittimità della success fee in Italia, tuttavia, deve fare i conti con la delicata questione inerente al cd. patto di quota lite, ovverosia un patto che, un tempo assolutamente vietato e successivamente liberalizzato dal decreto Bersani, oggi si colloca in una posizione giuridica decisamente ambigua.

Il patto di quota lite

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Nonostante le modifiche apportate dalla Legge Bersani all'articolo 2333 del codice civile, a seguito della riforma Forense del 2012 (che ha introdotto la nuova legge sull'ordinamento professionale numero 247/2012, alla quale è seguita la nuova formulazione del codice deontologico forense), la legittimità del patto di quota lite è oggi contornata da un'alea che ancora non ha trovato chiarimenti nella giurisprudenza.

L'articolo 13 della legge professionale, infatti, nel sancire che la pattuizione dei compensi è libera, dapprima ammette, tra le altre, quella "a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione". Successivamente, però, vieta "i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa".

La stessa ambiguità di rinviene anche nell'articolo 25 del nuovo codice deontologico forense che recupera nei fatti i contenuti della legge professionale, da un lato ammettendo la pattuizione del compenso dell'avvocato in maniera percentuale e dall'altro vietando il pagamento con una quota del bene oggetto della lite.

I confini di liceità della success fee

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Nel valutare la legittimità dell'utilizzo della success fee da parte degli avvocati italiani, quindi, a fronte dei dubbi che derivano dalla lettura delle norme che regolamentano la professione forense, l'unica cosa da fare è quella di ricercare un'interpretazione che dia loro un senso e un significato e, sulla base di questa, operare un'opportuna distinzione.

Ovverosia: distinguere i casi in cui tra le parti siano stipulati patti scritti che riproporzionino i compensi professionali ai risultati raggiunti senza però riferirsi in alcun modo a delle quote del bene oggetto di contenzioso, dai casi in cui in forza di simili patti i compensi (e dunque la parcella) abbiano ad oggetto (anche solo parzialmente) tale bene.

Nella prima ipotesi la success fee è lecita ed efficace, nel secondo caso essa cozza con la legge che regolamenta la professione forense e con il nuovo codice deontologico.

Con la conseguenza che le varie declinazioni in cui tale clausola può potenzialmente manifestarsi, e in cui in effetti si manifesta all'estero, in Italia si riducono ad una sola.

Data: 16/12/2016 16:30:00
Autore: Valeria Zeppilli