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Avvocati: sospeso chi non restituisce i documenti ai clienti

Per la Cassazione è legittima la sospensione del legale che trattiene denaro e non restituisce documenti ai clienti


di Lucia Izzo - Rischia la sospensione dall'esercizio dell'attività forense l'avvocato che ha trattenuto il denaro dei clienti e non ha restituito documenti relativi a incarichi revocati. La Corte di Cassazione, nella sentenza resa dalle Sezioni Unite, n. 25627/2016 (qui sotto allegata), conferma la sospensione di sei mesi dall'esercizio dell'attività a un legale iscritto presso il COA di Palermo, gerente di una società professionale britannica.


Gli illeciti disciplinari addebitatigli riguardavano la mancata restituzione e/o la mancata consegna ad alcuni clienti di somme di danaro e l'omessa restituzione dei documenti relativi a incarichi revocati. La sanzione viene considerata legittima dal CNF, adito dal professionista, che rilevava, tra l'altro, che le vicende contestate riguardavano l'attività svolta dal legale in Italia e non quella svolta nel Regno Unito nell'ambito della società facente capo a lui e già negativamente stigmatizzata dall'organo britannico di vigilanza; sicché gli illeciti disciplinari in questione andavano devoluti al Consiglio dell'ordine forense ove il professionista era iscritto in Italia.

Del medesimo avviso anche la Corte di Cassazione a cui ricorre l'avvocato: come ampiamente e persuasivamente argomentato dal CNF, sono presenti plurimi indicatori, tutti convergenti verso la riferibilità in ambito nazionale dell'attività svolta dal professionista in arco temporale più lungo e tale quindi da radicare in Italia la competenza disciplinare, al di là dei singoli e ben circoscritti episodi giudicati dall'organismo britannico di vigilanza circa la società professionale operante nel Regno Unito solo dal 5 aprile 2008 al 5 aprile 2009

Infine, riguardo al denunciato vizio di motivazione lacunosa, apparente o incongrua, per gli Ermellini dalla lettura della sentenza non emerge alcun eccesso o sviamento di potere, ovverosia l'uso censurabile della potestà disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito, ma unicamente, rispetto alle aspettative del ricorrente, una difforme valutazione delle risultanze processuali, peraltro rispettosa di quel "minimo costituzionale" ritenuto, in tesi generale, il discrimine ultimo per lo scrutinio del deficit motivazionale in sede di legittimità.
Data: 19/12/2016 15:00:00
Autore: Lucia Izzo