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Casalinghe: diritti e tutele del lavoro familiare

Il lavoro casalingo nel tempo ha acquisito rilevanza giuridica e tutela, anche se c'è ancora molto da fare per casalinghe e casalinghi


Lavoro casalingo: la normativa

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Che venga svolto per scelta o per necessità, si ricorda che il lavoro casalingo è stato espressamente ricondotto alla tutela di cui all'art. 35 Cost. dalla risalente sentenza della Corte Costituzionale n. 28/1995, che ne ha affermato il "rilievo sociale ed anche economico, anche per via degli indiscutibili vantaggi che ne trae l'intera collettività e, nel contempo, degli oneri e delle responsabilità che ne discendono e gravano - ancora oggi - quasi esclusivamente sulle donne (anche per estesi fenomeni di disoccupazione)".

Riconoscimento che nel 2009 è stato espresso anche dalla Corte di Cassazione, che ha riconosciuto l'indennizzo a una casalinga, rimasta vittima di un sinistro stradale, per danno all'attività professionale. Per gli Ermellini infatti, l'occupazione domestica deve essere indennizzata se, a causa del sinistro, non può più essere svolta.

Il lavoro casalingo nel Codice civile

Del riconoscimento del lavoro casalingo però non si è occupata solo la giurisprudenza, ma anche il legislatore.

L'art. 143 c.c., nell'imporre il dovere di contribuire al soddisfacimento dei bisogni della famiglia a carico di entrambi i coniugi, stabilisce che deve aversi riguardo alla capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno: mentre il lavoro esterno costituisce modalità indiretta di adempimento, infatti, quello casalingo configura un adempimento diretto dell'obbligo di contribuzione.

Nonostante l'autonoma rilevanza riconosciutagli, il lavoro casalingo, inteso come cura della casa e dei bisogni di coloro che la abitano quale applicazione del principio di solidarietà familiare, non gode ancora delle medesime tutele riconosciute dal sistema giuslavoristico alle altre forme di lavoro, anche a causa della difficoltà di inserirlo all'interno della rigida dicotomia lavoro subordinato-lavoro autonomo su cui l'intero sistema si basa. Non possono, tuttavia, essere trascurate alcune importanti conquiste come l'assicurazione contro gli infortuni Inail, il Fondo di previdenza Inps per i casalinghi e le casalinghe e il fenomeno associativo delle casalinghe finalizzato ad ottenere spazi più ampi di tutela.

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici

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L'introduzione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, la si deve alla Legge n. 493/99, che per la prima volta ha riconosciuto il lavoro domestico come pericoloso, con conseguente obbligo di assicurazione ex art. 7 per tutti i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 67 anni compiuti (dal 1° gennaio 2019) che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui si dimora, ad esclusione di coloro che svolgono altra attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

L'assicurazione copre gli infortuni che si verificano in ambito domestico, in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali derivi una inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 27%. Per quanto riguarda i trattamenti riconosciuti, per le invalidità comprese tra il 16% e il 27% è prevista la corresponsione di una rendita, per inabilità comprese tra il 6% e il 15% prestazioni una tantum e assegno una tantum di 10.000 euro ai superstiti di titolari di rendita per menomazioni specifiche.

L'art. 6 appena richiamato della legge n. 493/1999 ha il pregio di chiarire che:

Fondo di previdenza casalinghi e casalinghe

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Il Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori non retribuiti derivanti da responsabilità familiari invece è stato istituito con d. lgs. n. 565/96 ed è gestito dall'INPS. Lo stesso garantisce a chi svolge lavoro casalingo l'accesso alla pensione di inabilità e di vecchiaia. L'iscrizione, su base volontaria, è riservata alle persone di entrambi i sessi con età compresa tra i 16 e i 65 anni non titolari di pensione diretta che svolgono, senza alcun vincolo di subordinazione, attività non retribuita, in forma prevalente ma non necessariamente esclusiva, in relazione a responsabilità familiari.

A fronte del versamento di almeno 5 anni di contributi, le prestazioni erogate sono:

Data: 06/12/2022 16:00:00
Autore: Laura Bazzan