Casalinghe: diritti e tutele del lavoro familiare
- Lavoro casalingo: la normativa
- Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici
- Fondo di previdenza casalinghi e casalinghe
- Associazioni casalinghe
- Bonus casalinghe 2022
Lavoro casalingo: la normativa
Che venga svolto per scelta o per necessità, si ricorda che il lavoro casalingo è stato espressamente ricondotto alla tutela di cui all'art. 35 Cost. dalla risalente sentenza della Corte Costituzionale n. 28/1995, che ne ha affermato il "rilievo sociale ed anche economico, anche per via degli indiscutibili vantaggi che ne trae l'intera collettività e, nel contempo, degli oneri e delle responsabilità che ne discendono e gravano - ancora oggi - quasi esclusivamente sulle donne (anche per estesi fenomeni di disoccupazione)".
Riconoscimento che nel 2009 è stato espresso anche dalla Corte di Cassazione, che ha riconosciuto l'indennizzo a una casalinga, rimasta vittima di un sinistro stradale, per danno all'attività professionale. Per gli Ermellini infatti, l'occupazione domestica deve essere indennizzata se, a causa del sinistro, non può più essere svolta.
Il lavoro casalingo nel Codice civile
Del riconoscimento del lavoro casalingo però non si è occupata solo la giurisprudenza, ma anche il legislatore.
L'art. 143 c.c., nell'imporre il dovere di contribuire al soddisfacimento dei bisogni della famiglia a carico di entrambi i coniugi, stabilisce che deve aversi riguardo alla capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno: mentre il lavoro esterno costituisce modalità indiretta di adempimento, infatti, quello casalingo configura un adempimento diretto dell'obbligo di contribuzione.
Nonostante l'autonoma rilevanza riconosciutagli, il lavoro casalingo, inteso come cura della casa e dei bisogni di coloro che la abitano quale applicazione del principio di solidarietà familiare, non gode ancora delle medesime tutele riconosciute dal sistema giuslavoristico alle altre forme di lavoro, anche a causa della difficoltà di inserirlo all'interno della rigida dicotomia lavoro subordinato-lavoro autonomo su cui l'intero sistema si basa. Non possono, tuttavia, essere trascurate alcune importanti conquiste come l'assicurazione contro gli infortuni Inail, il Fondo di previdenza Inps per i casalinghi e le casalinghe e il fenomeno associativo delle casalinghe finalizzato ad ottenere spazi più ampi di tutela.
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici
L'introduzione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, la si deve alla Legge n. 493/99, che per la prima volta ha riconosciuto il lavoro domestico come pericoloso, con conseguente obbligo di assicurazione ex art. 7 per tutti i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 67 anni compiuti (dal 1° gennaio 2019) che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui si dimora, ad esclusione di coloro che svolgono altra attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.
L'assicurazione copre gli infortuni che si verificano in ambito domestico, in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali derivi una inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 27%. Per quanto riguarda i trattamenti riconosciuti, per le invalidità comprese tra il 16% e il 27% è prevista la corresponsione di una rendita, per inabilità comprese tra il 6% e il 15% prestazioni una tantum e assegno una tantum di 10.000 euro ai superstiti di titolari di rendita per menomazioni specifiche.
L'art. 6 appena richiamato della legge n. 493/1999 ha il pregio di chiarire che:
- il "lavoro svolto in ambito domestico" consiste in sostanza nelle attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito per la cura delle persone e dell'ambiente domestico;
- l'"ambito domestico" è rappresentato dall'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze in cui dimora il nucleo familiare del soggetto assicurato, se poi l'immobile è parte di un condominio allora l'ambito domestico si estende anche alle parti comuni dell'edificio condominiale;
- il lavoro in ambito domestico è quello svolto in via esclusiva se l'assicurato non svolge altre attività per le quali è prevista l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.
Fondo di previdenza casalinghi e casalinghe
A fronte del versamento di almeno 5 anni di contributi, le prestazioni erogate sono:
Data: 06/12/2022 16:00:00Autore: Laura Bazzan