Ritenuta d'acconto
- Cos'è
- Chi la paga
- Ritenuta d'acconto professionisti
- Ritenuta d'acconto prestazione occasionale
- Quando non si applica
- Calcolo della ritenuta d'acconto
- Versamento della ritenuta d'acconto
- Omesso versamento della ritenuta d'acconto
- Versamento in ritardo
Cos'è la ritenuta d'acconto
La ritenuta d'acconto è una parte del compenso che viene trattenuta dal datore di lavoro o dal cliente e versata all'Erario per conto del professionista o del lavoratore autonomo. Essa viene trattenuta da determinati soggetti (detti sostituti di imposta) nel momento in cui pagano il corrispettivo di altri contribuenti (detti sostituiti). Tale trattenuta viene poi versata allo Stato dal sostituto per conto del sostituito.
Il sostituto di imposta, come meglio definito dall'art. 64 del Tu delle Imposte sui redditi è "Chi in forza di disposizioni di legge e' obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non e' diversamente stabilito in modo espresso".
Il meccanismo della rivalsa è quello che consente il rispetto del principio della responsabilità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione, perchè l'onere del tributo deve gravare sul sostituito, che è colui che con la propria prestazione ne ha originato il presupposto del tributo da versare.
La ritenuta d'acconto e la fatturazione elettronica
- RT01 persone fisiche;
- RT02 persone giuridiche;
- RT03 Contributo INPS, da utilizzare quando il prestatore emette una fattura con una quota INPS a suo carico;
- RT04 Contributo ENASARCO, se la fattura è emessa da un agente di commercio;
- RT05 Contributo ENPAM, da utilizzare quando la fattura è emessa da un medico con quota ENPAM a suo carico;
- RT06 Altro contributo previdenziale, da utilizzare negli altri casi in cui il prestatore emette una fattura con quota previdenziale a suo carico.
Ritenuta d'acconto: chi la paga
Per rivestire la qualifica di sostituto è infatti necessaria una certa organizzazione amministrativa e contabile.
Pagano la ritenuta d'acconto, quindi, in qualità di sostituti di imposta i seguenti soggetti:
- tutte le società e gli altri enti pubblici e privati di cui all'articolo 73 del d.p.r. n. 917/1986 e all'articolo 5 del d.p.r. n. 917/1986;
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole, arti o professioni;
- i curatori fallimentari;
- i commissari liquidatori;
- i condomini.
Redditi soggetti a ritenuta d'acconto
Più precisamente, la ritenuta d'acconto si applica:
- ai redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- alle prestazioni di lavoro autonomo e professionale;
- alle provvigioni per prestazioni, anche di natura occasionali, che si riferiscono a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari;
- ai corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore per contratti d’appalto di opere o di servizi;
- a interessi e proventi spettanti ai possessori di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie;
- ai compensi per l'avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici;
- ai premi e alle vincite di vario tipo corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dagli altri soggetti indicati dalla legge.
Ritenuta d'acconto professionisti
Facciamo due esempi pratici di calcolo considerando sia l'ipotesi in cui il professionista non è iscritto a una Cassa previdenziale sia quando lo è e vediamo in che cosa si differenzia il calcolo della ritenuta d'acconto.
Ritenuta d'acconto professionisti senza Cassa
I professionisti che non sono iscritti a una Cassa di previdenza, nel calcolo della ritenuta devono tenere conto solo del compenso e della rivalsa Inps (che è applicabile facoltativamente e che è applicata nella misura del 4% sul compenso lordo). A questa base di calcolo si possono sommare eventuali rimborsi spese.
Ritenuta professionisti con Cassa
Ritenuta d'acconto prestazione occasionale
Ritenuta d'acconto: quando non si applica
- nelle ipotesi in cui il compenso è corrisposto per prestazioni di lavoro autonomo occasionale da enti pubblici e privati non commerciali, purché non si tratti di acconto di maggiori compensi e l'importo sia inferiore a 25,82 euro;
- per le prestazioni rese da coloro che aderiscono al regime forfetario e al regime dei minimi.
Contribuenti in regime forfettario
- comma 67: "i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d' imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva";
- comma 69: "I contribuenti di cui al comma 54 (ossia i forfettari) del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni (...) tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi."
Ritenuta d'acconto privati senza partita Iva
Calcolo della ritenuta d'acconto
Le aliquote della ritenuta d'acconto
L'aliquota ordinaria per le ritenute d'acconto relative a redditi di lavoro autonomo corrisponde al 20% dell'imponibile.
Va tuttavia precisato che se le prestazioni sono svolte nel territorio dello Stato, ma i soggetti che percepiscono i compensi non risiedono in Italia, non si applica la ritenuta a titolo d'acconto del 20%, ma una ritenuta a titolo di imposta pari al 30% dell'ammontare corrisposto.
La base imponibile
La base imponibile sulla quale applicare l'aliquota è composta da diverse voci, ovverosia, oltre che dai compensi professionali, dal contributo al 4% ma solo per gli iscritti alla Gestione Separata Inps (e non per gli iscritti alle casse previdenziali degli ordini professionali) e dai rimborsi per spese diverse da quelle alberghiere e di ristorazione.
Sono infatti escluse dalla base imponibile le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, l'eventuale addebito a titolo di rivalsa del contributo per la cassa nazionale dell’ordine professionale, come quello del 4% per i dottori commercialisti e le somme ricevute dal cliente a titolo di rimborso spese che avrebbe dovuto sostenere lui e che gli vengono addebitate in fatture perchè non rientranti nel compenso del professionista.
Calcolo della ritenuta d'acconto online
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Versamento della ritenuta d'acconto
Soffermandoci più nel dettaglio sul versamento della Ritenuta d'acconto, esso va fatto dal sostituto d'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento. Se il 16 è sabato o festivo, il versamento è posticipato al primo giorno successivo utile. Fa eccezione il mese di agosto in cui, in genere, la scadenza per il versamento della ritenuta è fissato al giorno 20.
F24 ritenuta d'acconto
Al versamento si procede mediante modello F24 (sotto allegato con relative avvertenze per la compilazione) utilizzando i codici tributo identificativi del tipo di reddito corrisposto, reperibili sul sito dell'Agenzia delle entrate.
Ulteriori scadenze per il sostituto d'imposta
I sostituti d'imposta, nella certificazione unica devono attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni, redditi diversi nonché i corrispettivi che derivano dalla stipula di contratti di locazioni brevi. La Certificazione unica deve essere rilasciata al percettore delle somme con il modello "sintetico" entro il 16 marzo, scadenza entro la quale deve essere effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate con il modello "ordinario".
Modello per la certificazione unica 2022
Come precisa il sito dell'Agenzia delle Entrate i sostituti d'imposta devono utilizzare la Certificazione unica 2022 (Cu), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e i corrispettivi che derivano dai contratti di locazioni brevi.
La Certificazione unica deve essere rilasciata da chi percepisce le somme utilizzando il modello "sintetico" (sotto allegato) entro il 16 marzo e sempre entro il 16 marzo, deve essere inviato all'Agenzia il modello "ordinario" (sotto allegato).
Omesso versamento della ritenuta d'acconto
A seguito del varo del D.Lgs. n. 158 del 2015, attuativo della legge delega fiscale n. 23 del 2014, sono entrate in vigore le nuove norme relative alle sanzioni per l'omesso versamento delle ritenute e ai reati tributari.
Il reato di omesso versamento delle ritenute
L'omesso versamento delle ritenute certificate è un reato previsto e punito dall'art. 10 bis del D.lgs. 74/2000 il quale così dispone: "E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta". In sostanza, la condotta sanzionata consiste nell'omesso versamento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione entro i termini di legge. Per detta condotta è prevista la sanzione della reclusione compresa tra i sei mesi e i due anni. Affinché il fatto assuma rilevanza penale il mancato versamento deve essere superiore a centocinquantamila euro.
Le conseguenze "fiscali"
Chi non versa la ritenuta d'acconto va poi sempre incontro a conseguenze di carattere fiscale, a prescindere dall'entità dell'omissione.
Le sanzioni base applicabili, più precisamente sono due e sono disciplinate dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo numero 471/1997. Nel dettaglio, chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20% dell'ammontare non trattenuto, mentre chi, pur avendo eseguito la ritenuta, non procede ai versamenti è soggetto alla sanzione amministrativa del 30% di ogni importo non versato. La sanzione, infine, è di nuovo quella del 20% per chi non opera né versa la ritenuta.
Versamento in ritardo della ritenuta d'acconto
Autore: Daniele Paolanti