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Dichiarazione di rinuncia preventiva alla procedura esecutiva presso terzi

Ecco cosa fare se si decide di non iscrivere il pignoramento presso terzi a ruolo. Guida con fac-simile


di Valeria Zeppilli – Il pignoramento di crediti verso terzi o di cose di proprietà del debitore che sono in possesso di terzi avviene, ai sensi dell'articolo 543 del codice di procedura civile, attraverso un atto notificato sia al terzo che al debitore, contenente tutti gli elementi minuziosamente elencati dalla predetta norma, tra i quali la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente (a un'udienza fissata nel rispetto del termine previsto dall'articolo 501) con l'invito del terzo a specificare di quali cose o di quali somme si trova in possesso o è debitore e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, oltre che i sequestri già eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Iscrizione a ruolo della causa

Una volta che sia stata eseguita l'ultima notificazione, l'originale dell'atto di citazione viene consegnato dall'ufficiale giudiziario, senza ritardo, al creditore.

A questo punto, nel termine di trenta giorni da tale consegna, il creditore deve depositare la nota di iscrizione a ruolo, corredata delle copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, presso la cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione.

Al momento del deposito, il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione.

Mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo

In base a quanto disposto dal codice di rito, se il creditore non provvede nel termine di trenta giorni dalla consegna da parte dell'ufficiale giudiziario dell'originale dell'atto di citazione a depositare la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli altri atti richiesti, il pignoramento perde efficacia.

Si tratta di un'ipotesi frequente che si verifica, ad esempio, nel caso in cui dalla dichiarazione del terzo emerga che questo non è debitore di somme nei confronti dell'esecutato né è in possesso di cose di proprietà di quest'ultimo.

Dichiarazione di inefficacia

Il creditore che non depositi l'iscrizione a ruolo nei termini è gravato di un particolare onere, che gli deriva dalle previsioni dell'articolo 164-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Tale norma, infatti, prevede che nel caso in cui la nota di iscrizione a ruolo non venga depositata nel termine stabilito e il pignoramento divenga di conseguenza inefficace, il creditore è tenuto a farne dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato, entro cinque giorni dalla scadenza del termine.

L'articolo 164-ter precisa poi che, in ogni caso, quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge cessa ogni obbligo, sia del debitore che del terzo.

Fac-simile dichiarazione ex art. 164-ter c.p.c.

Dichiarazione ex art. 164 ter disp. att. c.p.c.

per

_____________ nato a ______________ il ________________ e residente in _______________ via _____________________ n. __ (C.F. ______________________), elettivamente domiciliato in __________________ via __________________ n. ___, presso e nello studio dell'Avv. _______________ (C.F. _______________________ - fax _______________________ - pec: __________________) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di precetto.

Premesso che

- il sig. __________, con decreto ingiuntivo n. ____/___, emesso in data _______e munito di formula esecutiva in data _______ ed atto di precetto notificato in data ______, ha promosso azione esecutiva nei confronti di ________ per complessivi euro _______;

- in data _____________, ___________ha chiesto di eseguirsi il pignoramento presso il terzo ______________, con sede in ______________, via _______________, n. ____;

- medio tempore, il terzo ha dichiarato di non avere alcun debito nei confronti di ___________ / di non avere il possesso di alcun bene di proprietà di ___________ / di dovere a _______________ una somma irrisoria – oppure – il debitore ha provveduto al pagamento delle somme precettate;

- di conseguenza, l'istante ha ritenuto di non iscrivere a ruolo il pignoramento nei termini fissati dall'art. 543 c.p.c..

Tutto ciò premesso, il sig. __________, come sopra rappresentato e difeso

dichiara

che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nei termini stabiliti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 164-ter disp.att.c.p.c., quando la nota di iscrizione a ruolo non è depositata nei trenta giorni successivi alla restituzione dell'atto di pignoramento notificato, cessa ogni obbligo del debitore e del terzo.

Luogo, data __________

Avv. ________________


Data: 30/12/2020 12:00:00
Autore: Valeria Zeppilli