Sì al sequestro dei cani che disturbano i vicini
Per la Cassazione è irrilevante l'affetto del proprietario: vanno tutelati i vicini dall'abbaiare e dai cattivi odori dei quattro zampe
di Lucia Izzo - Ammissibile il sequestro preventivo dei cani "abbandonati" nel giardino ad abbaiare e in precarie condizioni igieniche, a prescindere dall'affetto nutrito dal proprietario, poiché è necessario tenere indenni i vicini dal disturbo arrecato dall'animale e dai cattivi odori.
È questa la conclusione a cui sono arrivati i giudici della Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 54531/2016 (qui sotto allegata), provvedimento coinvolgente i diritti degli animali di sicuro destinato a far discutere.
La ricorrente, proprietaria di tre cani, è indagata per i reati di cui agli artt. 674 e 659 c.p. in quanto, secondo un esposto dei vicini di casa, i rumori e i cattivi odori presenti erano originati proprio dagli animali della donna tenuti in cattive condizioni igieniche ormai da diversi anni (tanto che la stessa era già stata condannata in primo grado per gli stessi reati commessi fino al 2012).
Secondo il Tribunale, sussisteva il fumus commissi delicti con riferimento ad entrambe le ipotesi di reato evocate dal P.M.: per l'ordinanza gli animali erano sottoponibili, dunque, a sequestro preventivo, nonostante la loro detenzione fosse, di per sé, legittima, poichè essi sarebbero da ritenere "cosa pertinente al reato", giacché darebbero concreta occasione all'indagata di reiterare le condotte di reato per cui si procede.
Nel ricorrere in Cassazione, il legale della proprietaria sottolinea che il sequestro preventivo dei cani sarebbe legittimo solo in caso di loro maltrattamento; al contrario, gli animali di compagnia non possono essere considerati "cose pertinenti al reato", in quanto esseri senzienti.
Quanto alla contravvenzione di cui all'art. 659 c.p.., la difesa precisa che di per sé, l'abbaiare dei cani è un fatto naturale ed è frutto di istinto insopprimibile e sussisterebbe il reato solo se questo fosse continuo ed ininterrotto e tale da impedire il riposo notturno.
Non ricorrerebbero, per la difesa, nemmeno i presupposti dell'art. 674 c.p., per la mancanza di pericolo per la salute pubblica, che costituirebbe la ratio dell'incriminazione: le emissioni, comunque, non superavano la normale tollerabilità e si sarebbe trattato, del resto, di singoli escrementi presenti nel cortile per un periodo di tempo ignoto.
Ciononostante, l'impianto difensivo non convince i giudici di Cassazione che rigettano il ricorso: gli animali, spiegano gli Ermellini, vanno considerati "cose", assimilabili, secondo i principi civilistici, alla res, anche ai fini della legge processuale, e, pertanto, ricorrendone i presupposti, possono costituire oggetto di sequestro preventivo.
Riconoscere i cani come "esseri senzienti", prosegue il Collegio, non muta affatto, in maniera vincolante sul legislatore nazionale e sul giudice, il loro regime giuridico, tenuto conto che, rispetto a determinate specie animali, l'uomo ha sempre riconosciuto una capacità, maggiore o minore, di comprendere e di relazionarsi con l'uomo stesso.
Non è un caso, quindi, che il Trattato di Lisbona e la Convenzione di Strasburgo evocati dalla ricorrente altro non facciano che vietare l'inflizione agli animali di sofferenze non necessarie: divieto cui aveva già provveduto il Codice Zanardelli e nei decenni rafforzato sotto vari aspetti.
Per la Cassazione, tuttavia, la "necessità" cui parametrare la liceità della condotta violenta nei confronti dell'animale "senziente" è quella dell'uomo, e non quella dell'animale, "né è proponibile qualsivoglia equiparazione tra le esigenze lecite dell'uomo e quelle dell'animale, così da giungere addirittura a ritenere la condotta umana sproporzionata per essere l'interesse che la muove meno importante della garanzia di benessere dell'animale: gli uomini sono superiori agli animali, sono padroni degli animali e li utilizzano per le loro esigenze, sia pure tentando di evitare loro sofferenze superflue perché non collegate al soddisfacimento dell'interesse umano".
Da ciò deriva la conclusione che la "... comunque non dimostrata e niente affatto 'pacifica e indiscutibile' sofferenza dei cani derivante dall'allontanamento dal luogo dove vengono custoditi dalla ricorrente è priva di rilevanza rispetto alle esigenze umane che le norme penali di cui agli artt. 674 e 659 cod. pen. tutelano". Il sequestro, inoltre, produrrebbe per il Collegio la (non provata) minore sofferenza possibile per gli animali interessati, che non vengono né uccisi, né feriti o maltrattati, ma soltanto trasferiti in un diverso luogo di custodia.
Infine, anche il sentimento che la ricorrente prova verso i propri animali, dato che ai sensi del Titolo IX bis del Codice penale ha qualche rilevanza giuridica, non impedisce la loro sequestrabilità: il legislatore, infatti, pur riconoscendolo, non ha ritenuto di trarne un divieto di sequestro al fine di evitare una sofferenza al padrone degli animali; cosicché, in un bilanciamento questa volta possibile, trattandosi tutti di interessi umani, per gli Ermellini tale sentimento non può che cedere rispetto a quelli tutelati dalle norme penali già menzionate.
Il sequestro preventivo dei cani è pertanto legittimo: si tratta di cose pertinenti ai reati contestati la cui disponibilità da parte dell'indagata può protrarre la loro consumazione. Ciò vale sia per il reato di cui all'art. 659 c.p. che della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p.: nel primo caso la norma incriminatrice impone ai padroni degli animali di "impedirne lo strepito" (e non può essere invocato un "istinto insopprimibile" del cane per sostenere l'insussistenza del reato),in quanto per l'integrazione del reato è sufficiente l'idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non occorrendo l'effettivo disturbo alle stesse.
Quanto al secondo caso, la giurisprudenza ha ritenuto che sia configurabile anche nel caso di emissioni moleste "olfattive" che superino il limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ. e non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea a molestare le persone.
Data: 23/12/2016 20:50:00Autore: Lucia Izzo