Assicurazioni: vietate le clausole "anti-avvocato"
di Valeria Zeppilli – Le clausole "anti-avvocato" propinate dalla Allianz ai propri clienti sono vessatorie.
Lo ha stabilito l'Antitrust all'esito del procedimento avviato nei confronti della predetta Compagnia di assicurazione, "colpevole" di aver inserito nei propri contratti una clausola che prevedeva il necessario ricorso alla procedura di conciliazione paritetica al fine di risolvere le controversie eventualmente instauratesi in materia di RC auto, per un valore non superiore a 15mila euro e in relazione ai sinistri gestiti con il sistema dell'indennizzo diretto.
Peraltro, attraverso tali clausole veniva acquisito l'impegno dei clienti non solo a ricorrere alla predetta procedura di conciliazione, ma anche, più in generale, a non affidare la gestione del danno a soggetti che operano professionalmente nel campo del patrocinio, come avvocati, procuratori legali e simili.
In cambio, la Compagnia offriva uno sconto del 3,5% sull'ammontare netto del premio annuo. Se invece la clausola veniva violata, dal 1° febbraio 2014 al 1° aprile 2016 era prevista l'applicazione di una penale di 500 euro da detrarre dall'ammontare del risarcimento corrisposto mentre dal 1° aprile era prevista l'applicazione di una penale pari al 20% del valore del sinistro sino al massimo a 500 euro, sempre da detrarre dall'ammontare del risarcimento.
Nel valutare la legittimità di simili previsioni contrattuali, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si è avvalsa dei pareri dell'OUA – Organismo Unitario dell'Avvocatura e di numerose associazioni a tutela dei consumatori, sino ad arrivare a una inequivoca conclusione: le clausole "anti-avvocato" sono vessatorie.
Esse, infatti, innanzitutto violano l'articolo 33, comma 2, lettera f) del Codice del consumo, dato che, anche nella nuova formulazione, pongono in capo agli assicurati il peso di una penale manifestamente eccessiva nell'ammontare.
Ma non solo: rientrano anche palesemente all'interno delle ipotesi considerate dalla lettera t) della medesima norma, la quale sancisce la presunzione di vessatorietà sino a prova contraria di tutte quelle clausole che hanno per oggetto o come effetto il restringimento della libertà contrattuale dei consumatori nei rapporti con i terzi.
Data: 30/12/2016 16:30:00Autore: Valeria Zeppilli