L'usura concreta o soggettiva, senza superamento dei tassi soglia
Avv. Alessio Orsini - Il tribunale di Padova, con decreto del 02.12.2016, ha disposto il rinvio a giudizio di un direttore generaledi una banca avendo rilevato sia il superamento dei c.d. tassi soglia conriferimento ai tassi d'interesse moratori dei mutui ipotecari sia la sproporzione dei tassi applicati rispetto ai tassi medi neiconfronti di chi versava in stato di bisogno.
Sutale ultimo aspetto, sono stati considerati anche i "vantaggi" pretesi dairappresentanti della Banca e che mai gli interessati avrebbero rilasciato seavessero potuto operare in normali condizioni di mercato.
Inparticolare i rappresentati della banca, al fine di ristrutturare il complessoaziendale di un noto imprenditore pretese di riunire a gruppo anche le autonomeattività del figlio, facendosi rilasciare ulteriori garanzie personali disoggetti del tutto estranei all'attività imprenditoriale.
Oltrea ciò pretese la sottoscrizione di mandati a vendere di tutti gli immobilinonché dei brevetti della società.
L'ideadi fondo sarebbe dovuta essere quella del rilancio dell'attivitàimprenditoriale a mezzo del finanziamento della banca.
Sennonché,dopo che l'istituto di credito erogò diversi milioni di euro per saldare ipregressi debiti, anche quelli di due società fallite, rifiutò la concessionedi un ulteriore e modesto prestito necessario per l'inizio dell'attivitàimprenditoriale vera e propria, determinando così il default del gruppo primaancora che potesse dare avvio alla produzione.
Intale scenario, la pubblica accusa, valutando le concrete modalità del fatto,rilevò, per ciò che era il mutuo ipotecario di € 3.000.000,00 come la Banca sifaceva promettere "tassi di interessesuperiori a quelli previsti dall'art. 2, comma IV, della l. 108/1996, essendoprevisti nel contratto di mutuo un tasso di mora nominale ed effettivo dirispettivi 9,5% e 9,75%, che superano la «soglia di usura» pari a 7,65% dicirca 2 punti".
Venivaaltresì rilevato come il "tasso corrispettivo nominale ed effettivo dirispettivi 6,5% e 6,75% superiore al tasso medio di mercato di operazionisimilari (5,1%) di circa 1,5 punti: tassi che comportavano…un maggior onere dicirca 90.000,00 euro".
Rispettopoi al conto corrente ipotecario di € 2.500.000,00 venne valutato l'evidente statodi bisogno, nonché la destinazione pressoché totale al soddisfacimento deipregressi debiti ed anche in tal caso venne data rilevanza all'applicazione ditassi del 7 ed 8 per cento che erano superiori ai tassi medi di mercato dicirca 1,5 punti e che comportavano un maggior onere di circa € 148.000,00.
Ancheper gli altri finanziamenti venne effettuata una minuziosa consulenza tecnica enel decreto di rinvio a giudizio vennero addebitate le aggravanti di cui ai numeri1 e 4 del comma V dell'art. 644 c.p., ovvero "se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale,bancaria…" ed "in danno di chi svolgeattività imprenditoriale, professionale o artigianale".
Ilcaso in esame risulta essere di particolare interesse poiché la pubblicaaccusa, avvalendosi di un valido consulente tecnico, ricostruì compiutamente ilfatto non limitandosi ad una mera verifica del rispetto o meno delle c.d.soglie di usura.
Difatti,anche se è vero che con l'introduzione dei c.d. tassi soglia, inaugurati con lal. 108/96, il legislatore intese fornire dei "limiti" oltre i quali l'elementooggettivo della condotta usuraria potesse ritenersi materializzato, è pur veroche tali "asticelle" vennero poste davvero in alto tanto che in taluni casialle banche è consentito applicare tassi che superano abbondantemente il 20%.
Atitolo dimostrativo il decreto ministeriale che regola i tassi soglia nelperiodo gennaio – marzo 2017 prevede la possibilità di praticare tassi al 23,7125% per gli "scoperti senzaaffidamento" fino ad € 1.500,00, tassi al 18,2375%per i "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione"fino ad € 5.000,00 e addirittura si raggiunge il 24,3500% per il "credito revolving" fino a € 5.000,00.
Pertanto,attesi gli ampi margini entro cui le banche possono operare, il reato di usurapotrebbe di fatto risultare di facile elusione se non si considerasse anche laparte del comma 3 dell'art. 644 c.p. ove appunto si prevede che "Sono altresì usurari gli interessi, anche seinferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità delfatto e al tasso medio praticatoper operazioni similari risultanocomunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altrautilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi sitrova in condizioni di difficoltàeconomica o finanziaria".
Nonsi dimentichi poi che generalmente le banche nei propri contratti prevedono ilc.d. ius variandi, ovvero, la facoltàdi modificare i tassi e condizioni economiche in senso peggiorativo per ilcliente che a sua volta ha il diritto di recedere dal contratto se non si trovad'accordo con le modifiche, salvo però rientrare dell'esposizione.
E'evidente, però, lo squilibrio tra la banca e ad esempio il correntista chepotrebbe non avere l'immediata provvista per far fronte ad un repentinorientro, con la conseguenza di un'accettazione tacita, più "estorta" chevoluta.
Edallora, nella valutazione delle condotte usurarie, è auspicabile unapprofondimento delle condotte teso a valutare il comportamento complessivo deirappresentanti degli istituti che, pur avendo un obbligo c.d. di protezione neiconfronti dei propri utenti (Cass. Penale 46669/2011) spesso abusano della propriaposizione dominante per ottenere interessi e/o vantaggi sproporzionati,approfittando dello stato di necessità o bisogno, od anche solo di temporanea carenzadi liquidità.
Data: 04/01/2017 15:00:00Autore: Avv. Alessio Orsini