Mantenimento: l'obbligo resta se il figlio è apprendista
di Valeria Zeppilli – Il figlio apprendista va mantenuto dal genitore, non potendosi ritenere che egli sia economicamente indipendente solo perché è titolare di un contratto di apprendistato.
Per la Corte d'appello di Roma, un simile contratto è infatti divergente rispetto a quello di lavoro subordinato, sotto diversi aspetti tra i quali rientrano anche i profili retributivi.
Di conseguenza non è possibile addurre a sostegno della presunta totale autosufficienza economica del figlio la mera prestazione di lavoro in qualità di apprendista, in quanto questa non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica.
A tal fine non rileva infatti il mero godimento di un reddito quale che sia, ma per potersi manlevare dall'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento è necessario fornire anche la prova dell'effettivo trattamento economico che, in relazione al rapporto di apprendistato, il figlio percepisce.
Più precisamente, occorre dimostrare che tale trattamento è non solo proporzionato e sufficiente in virtù di quanto previsto dall'articolo 36 della Costituzione, ma pure idoneo ad assicurare l'autosufficienza economica dell'apprendista, con riferimento anche alla durata del rapporto, sia passata che futura.
E proprio così argomentando, con la sentenza numero 6080/2016 qui sotto allegata il giudice capitolino ha respinto l'appello di un padre, confermando l'importo di 280 euro mensili a titolo di assegno di mantenimento dallo stesso dovuto al figlio apprendista (che peraltro nel frattempo si era anche dimesso per problemi di salute ed era tornato ad essere disoccupato).
Autore: Valeria Zeppilli