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Atti e provvedimenti amministrativi: in vigore le nuove regole

E' stato pubblicato in GU il decreto che fissa i limiti dimensionali e i criteri redazionali da rispettare nel processo amministrativo


di Valeria Zeppilli – Nella Gazzetta Ufficiale numero 2/2017 è stato pubblicato il decreto (qui sotto allegato) che il Presidente del Consiglio di Stato ha emanato il 22 dicembre scorso per riportare gli atti dei processi amministrativi entro parametri di sinteticità e chiarezza.

Con esso, in particolare, agli avvocati e ai magistrati sono stati imposti dei limiti ben precisi da rispettare nella stesura degli atti processuali.

Dimensione degli atti e dei provvedimenti

Nel dettaglio, si è previsto un limite massimo di 30mila caratteri per i riti dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo, elettorale di cui all'articolo 129 c.p.a., dell'ottemperanza a decisioni rese nell'ambito dei suddetti riti o a decisioni del giudice ordinario e per gli altri riti speciali non espressamente menzionati dal decreto.

Il limite è invece di 70mila caratteri per il rito ordinario, per quello abbreviato comune di cui all'articolo 119 c.p.a., per il rito appalti, per quello elettorale di cui all'articolo 130 e ss. c.p.a. e per i giudizi di ottemperanza a decisioni rese nell'ambito di tali riti.

Infine, la memoria di costituzione unica relativa a più di due ricorsi o impugnazioni proposti contro un atto plurimo, può raggiungere al massimo le dimensioni della somma delle singole memorie diviso due.

Il decreto stabilisce anche che le domande di misure cautelari proposte, autonomamente, successivamente al ricorso possono avere al massimo 10mila caratteri o 20mila caratteri a seconda del rito al quale afferiscono, così come le domande di cui all'articolo 111 c.p.a. e le memorie di replica.

Esclusioni e deroghe

Dai limiti dimensionali sono comunque escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto espressamente individuate dal decreto, come ad esempio l'epigrafe, le conclusioni, l'indice degli allegati, le relazioni di notifica e così via.

È inoltre possibile, a determinate e ben individuate condizioni, derogare ai predetti limiti.

Criteri redazionali

Il decreto, peraltro, non si è limitato a indicare in maniera precisa le dimensioni che possono avere ricorsi, atti e provvedimenti, ma ha anche dettato dei criteri redazionali da rispettare nella stesura degli atti processuali di parte.

Ad esempio, tra le innumerevoli indicazioni si è previsto che i fatti e i motivi devono essere indicati distintamente in parti specificamente rubricate e che le eccezioni di rito e di merito, le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE o quelle di rinvio alla Corte costituzionale e le istanze istruttorie e processuali siano recate in distinti paragrafi specificamente titolati.


Data: 08/01/2017 12:00:00
Autore: Valeria Zeppilli