Avvocati: crediti formativi validi solo se comunicati telematicamente
Dal 16 gennaio 2017 le istanze per l'accreditamento e il riconoscimento dei crediti formativi andranno inoltrate sull'apposita piattaforma
di Lucia Izzo - L'avvocato, nell'esercizio della professione, è tenuto a curare la propria formazione. Il dovere di formazione continua è ora consacrato nell'articolo 11 della Nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense (Legge 247/2012) e nel regolamento CNF attuativo della riforma (n. 6/2014), oltre che nel Nuovo Codice deontologico forense.
Come ha comunicato il Consiglio Nazionale Forense sul proprio sito istituzionale, a partire dal 16 gennaio 2017 le istanze di accreditamento di attività formative ovvero di riconoscimento di crediti formativi per attività svolte e non preventivamente accreditate, dovranno essere inoltrate unicamente attraverso l'apposita piattaforma informatica che sarà attiva nei prossimi giorni.
Pertanto, le domande presentate con modalità differenti (fax, mail, posta ordinaria, supporto cartaceo, etc) non saranno prese in considerazione.
Come funziona la piattaforma?
Sul sito del CNF è stata inserita una guida all'utilizzo della piattaforma. In occasione del primo accesso alla piattaforma, l'interessato dovrà registrarsi fornendo i propri dati e scegliendo la tipologia di profilo di utenza (soggetto promotore oppure singolo avvocato) che consente di presentare differenti tipologie di istanze e non potrà essere successivamente modificata (per approfondimenti cfr. lo schema illustrativo qui sotto allegato).
Il soggetto promotore potrà richiedere l'accreditamento di attività formative programmate, ma non ancora svolte (frontale, videoconferenza, e-learning, etc) mentre il singolo avvocato potrà richiedere il riconoscimento di crediti formativi per attività svolte e non preventivamente accreditate (pubblicazioni, svolgimento di relazioni, etc). Nel caso in cui il medesimo soggetto abbia interesse a proporre richieste sia in qualità di soggetto promotore che come singolo avvocato, necessiterà di due distinti profili d'utenza.
Deposito e gestione delle richieste
Dopo aver effettuato la registrazione, l'utente avrà la possibilità di effettuare le seguenti operazioni:
- modificare i propri dati personali (ad eccezione della tipologia di profilo d'utenza) e la password scelta;
- presentare una nuova istanza (compilando tutti i campi e allegando file unicamente in formato pdf) ;
- modificare ed integrare le richieste depositate ma non ancora sottoposte alla disamina della Commissione centrale;
- visionare lo stato di lavorazione delle proprie richieste;
- revocare le richieste presentate.
Quando l'istanza viene sottoposta alla disamina della Commissione centrale, lo stato della stessa passa da "depositata" a "in lavorazione" e non sarà più possibile effettuare alcuna modifica. Il richiedente verrà poi avvisato a mezzo posta elettronica dell'intervenuta decisione della Commissione che potrà esprimersi accogliendo l'istanza, rigettandola ovvero richiedendo ulteriori integrazioni (verrà in tal caso abilitata la possibilità di apportare le necessarie modifiche).
Intervenuto il provvedimento della Commissione centrale, il richiedente, per i suoi ulteriori adempimenti, avrà a disposizione l'apposita funzione di deposito della relazione finale sullo svolgimento dell'attività formativa.
Tutte le comunicazioni riguardanti le attività formative per le quali l'iter è già concluso, potranno essere inoltrate direttamente all'indirizzo di posta elettronica formazionecontinua@cnf.it, indicando obbligatoriamente nell'oggetto il numero di protocollo attribuito alla pratica. Le comunicazioni in questione devono essere utilizzate per le variazioni di data, sede o titolo di eventi già accreditati.
Data: 12/01/2017 09:00:00Autore: Lucia Izzo