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Il pegno in agricoltura

Guida al diritto reale di garanzia nel codice civile e nella recente legislazione


di Elisabetta Vanni - Il pegno è un diritto reale di garanzia avente ad oggetto beni mobili, universalità di mobili, crediti ed altri diritti aventi ad oggetto beni mobili, che si perfeziona con lo spossessamento del bene in capo al suo proprietario. Al fine di adattarsi al continuo evolversi della realtà economica e agricola moderna, si sono susseguite legislazioni speciali che, accanto alla disciplina del Codice Civile (art. 2784 c.c. e art. 1851 c.c.), istituiscono forme "anomale" di pegno caratterizzate dall'assenza del requisito costitutivo
dello spossessamento: dalla L. 401/1985 sul pegno sui prosciutti a denominazione di origine controllata e la L. 122/2001 per i prodotti lattiero caseari, al D. lgs. n. 102 del 2004 sulla pignorabilità di quote-latte, diritti d'aiuto e diritti di reimpianto, fino al recentissimo D.L. 59/2016 (il c.d. Decreto Banche) sul
pegno mobiliare non possessorio.

Il pegno nel Codice Civile

Il pegno è un diritto reale di garanzia avente ad oggetto beni mobili, universalità di mobili, crediti ed altri diritti aventi ad oggetto beni mobili, e può essere costituito tanto dal debitore quanto da un terzo (il c.d. terzo datore di pegno) cui i beni appartengono[1].

Contratto reale che si perfeziona con lo spossessamento del bene in capo al suo proprietario, acquista efficacia con la redazione in forma scritta ad substantiam e con lo spossessamento stesso; la consegna materiale del bene assume allora funzione meramente strumentale purché necessaria ma non sufficiente per la sottrazione della
disponibilità nei confronti del costituente la garanzia[2]. La disciplina codicistica regola espressamente, poi, anche un'altra figura di pegno di cui all'art. 1851 c.c.: il pegno irregolare. Quest'ultimo è caratterizzato, innanzitutto, dall'avere ad oggetto beni fungibili o somme di denaro, in secondo luogo, dal fatto che si realizza un vero e proprio trasferimento di proprietà (non più solo del possesso), ed infine il creditore può addirittura disporre del bene; tuttavia, la consegna diventa elemento per la validità
dell'operazione[3].

Il pegno rappresenta un piccolo ed essenziale tassello dei moderni rapporti economici delle piccole e medie imprese, a tal punto che, negli anni, è stato inevitabile che il continuo

evolversi della realtà economica, agricola e finanziaria, si ripercuotesse sulle forme classiche codicistiche di garanzia.

L'origine delle forme di pegno "anomalo"

Una necessaria evoluzione normativa, basata su una serie di misure volte ad incentivare il finanziamento dell'attività d'impresa oltre che l'agevolazione e

l'accelerazione del recupero del credito[4], è il risultato fisiologico del continuo mutamento - con particolare rapidità negli ultimi cinquant'anni - della realtà economica ed imprenditoriale moderna, realtà questa aperta alle mutevoli esigenze quotidiane del mercato economico-agricolo nazionale ed europeo. Ciò si è reso necessario anche per
l'esigenza di accordare una maggiore dinamicità alle garanzie reali nel rispetto della più ampia autonomia negoziale.

Già nel diritto romano si è assistito alla coesistenza dell'istituto del pegno con altre figure speciali - con particolare riferimento agli strumenti di lavoro – che non si costituivano attraverso la privazione del possesso una volta consegnato il bene; successivamente, il pegno senza spossessamento ha trovato nella prassi applicazioni per lo più isolate,

tanto per la sua specialità rispetto alla figura generale del pegno quanto per la sua settorialità; ciò nonostante, nel tempo si sono andate configurandosi
nuove forme di garanzia anomale in cui il principio di specialità si è molto attenuato e lo spossessamento stesso è stato sostituito da strumenti alternativi. In questo senso s'intende il pegno omnibus ed il pegno rotativo: il pegno omnibus – utilizzato principalmente in materia finanziaria e nella prassi bancaria - si definisce come quella garanzia per tutti i rapporti intercorrenti tra debitore e creditore, per esposizioni debitorie presenti o future, ma anche per una serie indeterminata di beni. Si ha invece pegno rotativo quando,
attraverso un patto contenuto nell'atto costitutivo, si può sostituire le cose originarie con altre cose, senza che sia necessario rinnovare il compimento
delle modalità richieste per la costituzione.

A dire il vero, tutto ciò si potrebbe interpretare come un tentativo forzato di adeguarsi alla prassi internazionale di un ordinamento giuridico, come quello

italiano, che pone severi limiti all'autonomia contrattuale. In Europa, infatti, forme espresse di garanzie mobiliari non possessorie si hanno in Olanda, il cui codice civile prevede espressamente il pegno non possessorio, ed in Inghilterra, che, già dal XIX sec., prevede la possibilità di costituire vari tipi di garanzie non possessorie, ad esempio il floating charge[5]; in Germania, invece, si sono sviluppate nella prassi sotto forma di cessioni fiduciarie in garanzia oppure di trasferimenti di proprietà a scopo di
garanzia. Come l'Italia, anche la Francia solo di recente ha adattato la propria normativa civilistica escludendo, dal 2006, lo spossessamento quale requisito essenziale ai fini
della costituzione del pegno e rendendolo opponibile ai terzi ed al creditore[6].

Pegno senza spossessamento e legislazione speciale

Solo dalla metà degli anni '80, nel settore agricolo, si è dato avvio ad una crescente apertura verso nuove possibilità e tecniche di gestione degli

strumenti finanziari. La normativa vigente istituiva la possibilità di assoggettare a garanzia merci in lavorazione solo in ipotesi di situazioni di compossesso
o con-custodia attraverso la consegna al terzo, oppure configurava il pegno per merci importate o facilmente depositate in appositi locali e/o magazzini
dell'imprenditore agricolo. Pertanto, al fine di contemperare il conflitto di interessi tra creditore e debitore/costituente la garanzia pignoratizia,
dapprima, con la L. n. 401 del 1985[7] si introduce, in alternativa all'istituto codicistico, un'innovativa disciplina di pegno non possessorio a favore di finanziatori di imprese produttrici di prosciutti a denominazione d'origine tutelata[8]; poi, con la L. n. 122 del 2001, si estende siffatta garanzia ai prodotti lattiero caseari a lunga
conservazione a denominazione di origine[9].
Nell'intento di mantenere inalterata la destinazione dei beni all'esercizio dell'attività d'impresa, tali fattispecie si caratterizzano per la singolare
assenza dello spossessamento: il debitore continua nel possesso dei beni, anche se a titolo di deposito[10], mutandosi così il titolo. Il debitore rimane nella disponibilità dei beni dal momento che questo tipo di beni richiede la conservazione in appositi e specifici locali. Inoltre, lo stesso debitore può altresì disporre dei
prosciutti e/o dei prodotti lattiero caseari ai fini della lavorazione, assumendo quindi la veste di depositario; il pignorante può procedere anche
alla vendita dei beni purché però, prima, sia stato soddisfatto il creditore pignoratizio. La garanzia seguirà perciò il bene per tutte le fasi di
lavorazione fino a trasferirsi automaticamente sul prodotto finale. In entrambi i casi, poi, è particolare il meccanismo di costituzione, in quanto si prevede
l'apposizione di un contrassegno e l'iscrizione in appositi registri; in proposito, la dottrina italiana[11] ha rinvenuto che, in entrambe le figure di pegno atipico, l'iscrizione in appositi registri sia da ritenere come forma equivalente alla traditio rei con spossessamento (seguito necessariamente dall'appropriazione del bene da parte
del creditore) tipica del pegno tout court. La funzione di garanzia reale sembra qui potersi attuare con tecniche contrattuali diverse o alternative allo spossessamento, oramai anacronistico, purché la res oggetto di garanzia venga sottratta al potere dispositivo del debitore. D'altra parte, è lo stesso commercio internazionale moderno a richiedere che un imprenditore mantenga il più possibile la disponibilità dei propri beni aziendali.

Così, su impronta della suddetta normativa, con Decreto del 16 novembre 2006 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali[12] sono

state stabilite le modalità di apposizione del contrassegno sui prosciutti di Modena D.O.P. per la costituzione del pegno; in altre parole "possono essere sottoposti a
pegno tutti i prosciutti di Modena a denominazione di origine protetta in un momento qualsiasi della lavorazione purche' successivo all'applicazione
del del sigillo imposto dal disciplinare di produzione".[13]

Con il D.lgs. 102/2004[14], è stato poi introdotta nella legislazione italiana, in ossequio all'evoluzione della politica agricola comune (PAC)[15],
un'espressa previsione – di favore per l'agricoltore/imprenditore agricolo - di pignorabilità di quote-latte (e/o quote di produzione), diritti d'aiuto e
diritti di reimpianto (ad esempio, di vigneti e uve idonee a produrre vini di qualità) per quegli imprenditori agricoli che vogliano garantire le
obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività agricola.[16] In considerazione delle quote-latte e della loro riconosciuta suscettibilità alla
circolazione in modo autonomo, è opportuno sottolineare che si tratta di un bene mobile la cui costituzione in pegno si perfeziona attraverso la
comunicazione all'Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), organismo responsabile per l'alienazione delle quote, e la seguente disponibilità
esclusiva del bene in caso al creditore. Il produttore sarà comunque legittimato, tanto nell'interesse proprio quanto in quello del creditore, ad
utilizzare la quota solo ai fini della produzione lattiera, evidentemente perché il mancato utilizzo ne determinerebbe la stessa perdita. Con riferimento
invece ai diritti all'aiuto – vale anche per i diritti di reimpianto per il viticoltore- la costituzione in pegno di tali diritti è consentita per
garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa agricola, ed anche in tale ipotesi, non si ha spossessamento, ma
gli imprenditori agricoli possono continuare ad usare i diritti – cioè presentare le domande di pagamento e ricevere i relativi importi - fintantoché
il creditore non si attivi per la soddisfazione del proprio credito.[17]Dunque, anche tale norma configura un regime anomalo di pegno in abrogazione alla
disciplina generale ex art. 2784 c.c. e ss., id est allo spossessamento del bene. Eppure è stato osservato[18] che la disciplina di cui all'art. 18 del D.lgs. 102/2004 si aggiunge alla disciplina comune, sebbene con due elementi particolari: il primo in relazione all'oggetto di garanzia che si sostanzia in obbligazioni contratte nell'esercizio
dell'impresa agricola, ed il secondo consiste nell'assenza dello spossessamento del bene costituito in pegno.

Da ultimo può esser interessante ricordare che nella prassi si è venuto formandosi anche una categoria di pegno avente ad oggetto beni e merci deperibili del

magazzino che si manifesta sotto forma di deposito. Siamo dinanzi a beni a carattere deperibile, ma fungibili, vale a dire una volta che il debitore,
nella piena disponibilità dei beni, decidesse di venderli, dovrebbe sostituirli con altri dello stesso genere, tipo e quantità così da non pregiudicare la garanzia
stessa. Ciò che rende comunque rilevante questa fattispecie è la genericità e fungibilità dei beni che ne permette la loro sostituzione. Sarà, poi, dovere
del custode fornire la garanzia in termini di annotazione negli appositi registri dei "movimenti" delle merci. Si potrebbe, in effetti, avanzare l'ipotesi di essere in presenza, in questo caso, di una species di pegno rotativo, e non irregolare, in quanto non si avvera il trasferimento della proprietà.

Alla luce di quanto esposto sinora, l'assenza dello spossessamento diventa il discrimen per le nuove fattispecie di pegno anomalo, che vanno sempre più assumendo i

connotati di garanzia personale.

Segue: il pegno mobiliare non possessorio

A partire dal 4 maggio 2016, con l'entrata in vigore del D.L. 59/2016[19] (il c.d. "Decreto Banche") è previsto un nuovo istituto di garanzia a tutela dei creditori che vogliono vedere realizzato e soddisfatto il proprio diritto di credito: il pegno mobiliare non possessorio.
L'art. 1 del Decreto Banche recita: "Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti

loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa.
2. Il pegno non possessorio puo' essere costituito su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, a esclusione dei beni mobili registrati. I beni
mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore
complessivo[...]": nel caso di specie, quindi, la garanzia pignoratizia è estesa a tutti i beni mobili, anche futuri, determinati o determinabili purché destinati all'esercizio
dell'attività d'impresa, che potranno essere oggetto, salvo diversa disposizione contrattuale, di trasformazione, alienazione ovvero disposizione.
Elemento costituivo risulta essere, non più lo spossessamento previa consegna, ma la necessaria redazione in forma scritta (si parla infatti di "contratto
costitutivo") con la conseguente iscrizione nell'apposito registro presso l'Agenzia delle Entrate; siamo quindi di fronte ad una fattispecie negoziale
non a carattere reale, ma consensuale. Dalla data dell'iscrizione, il pegno prende il grado e diventa opponibile nei confronti di terzi e delle procedure
concorsuali, finché al termine dei dieci anni, rinnovabili, di durata non si ha la cancellazione dal registro. Al verificarsi di una causa di inadempimento del
debitore che comporti l'escussione coattiva del pegno, il creditore potrà scegliere tra diverse facoltà. In primo luogo, anche se nel rispetto di una serie di cautele a favore del debitore, potrà vendere il bene oggetto di garanzia trattenendo il ricavato come soddisfacimento del proprio credito; in secondo luogo, potrà optare per la locazione del bene, ovvero potrà avvalersi della facoltà di escussione dei crediti o appropriazione dei beni oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita. Va sottolineato, tuttavia, che sia per la locazione e per l'appropriazione sarà necessaria un'espressa pattuizione per iscritto. Il legislatore ha voluto, infine, prevedere una tutela di tipo
risarcitorio a favore del debitore per il danno subito qualora la vendita, la locazione o l'appropriazione del bene avvengano in violazione dei criteri e
delle modalità stabilite nel contratto, ed il prezzo della vendita, il canone di locazione ovvero il valore del bene oggetto di pegno non corrispondano ai
valori correnti di mercato. Qui è incontrovertibile il diritto all'escussione del pegno, ma l'azione per il risarcimento del danno è davvero l'unica tutela
possibile per il debitore a fronte di ciò?

Da una valutazione complessiva, è evidente che l'innovativa legislazione risulta un terreno fertile per ampie discussioni e riflessioni tanto dottrinali quanto giurisprudenziali, ma, più in generale, è probabile che, in un breve termine, si assisterà ancora a nuovi adattamenti normativi.
Dott. Elisabetta Vanni iscritta allOrdine degli Avvocati di Firenze
elisabettavanni.ve@gmail.com


[1] Art 2784 del Codice Civile:" Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili".

[2] Così E. Gabrielli, I negozi costitutivi di garanzie reali, in Banca borsa titoli di credito, fasc. 1, 1996, p. 149.

[3] In questo senso, G.B. Barillà, Il pegno tra codice civile e legislazione speciale: in particolare sulla rotatività, in Nuova Giur. Civ. 2005, I, p. 20018.

[4] Così R. Brogi in D.L. 59/2016: prime annotazioni sul pegno mobiliare non possessorio

[5] Si veda in proposito R. Giovagnoli, M. Fratini, Garanzie reali e personali. Percorsi giurisprudenziali, Giuffrè, 2010, pp. 168 e ss..

[6] V. F. Preite, A. Gazzanti Pugliese di Crotone (a cura di), Trattato notarile. Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale, Vol. IV, Tomo I, Utet, 2011, pp. 821 e ss., nonché per una più ampia trattazione A. Veneziano, Le garanzie mobiliari non possessorie. Profili di diritto comparato e di diritto del commercio internazionale, Milano, 2000.
[7] L.24 luglio 1985, n. 401 sulla costituzione di pegno sui prosciutti, a denominazione di origine tutelata, pubblicato in G.U. 9 agosto 1985, n. 187.
[8] Si veda l'art. 1,1° co. della L. 401/85:" Il pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata può essere costituito dagli operatori qualificati come produttori dalle leggi sulla tutela della denominazione d'origine o dai relativi regolamenti di esecuzione, oltre che con le modalità previste dall'articolo 2786 del codice civile, con l'apposizione sulla coscia a cura del creditore pignoratizio, in qualunque fase della lavorazione, di uno speciale contrassegno indelebile e con la contestuale annotazione su appositi registri

vidimati annualmente".

[9] Legge 27 marzo 2001, n. 122 che detta Disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale. Così l'art. 7,1°co.:" Il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a lunga stagionatura può essere costituito dai produttori che adempiono alle condizioni previste per la immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le modalità previste dall'articolo 2786 del codice civile, nella forma e con le modalità previste dalla legge 24 luglio 1985, n. 401".

[10] Così art. 2, 1° co. L. 401/85:"Il debitore può disporre dei prosciutti come sopra costituiti in pegno ai soli fini della lavorazione nel rispetto delle

norme fissate dalle leggi di tutela e dai regolamenti e assume in relazione ad essi gli obblighi e le responsabilità del depositario"; inoltre "Il creditore ha diritto di ispezionare i
prosciutti e di ritirare i campioni necessari per controllarne - in contraddittorio con il debitore e col terzo affidatario ai sensi dell'articolo 5 - la qualità
ed il rispetto delle norme di lavorazione" e così la permanenza dei beni nella disponibilità del debitore pignorante non impedisce il controllo
esterno del creditore.

[11] Così E. Gabrielli, Il pegno anomalo, Padova, 1990, p. 24.
[12] Decreto del 16 novembre 2006 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali pubblicato in G.U. n.

274 del 24 novembre 2006.

[13] Così l'art. 1,1° co. del Decreto; il 2° co. afferma che "2. Lo speciale contrassegno previsto all'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 401 consiste nel numero di lotto di produzione aziendale, mese ed anno di sigillatura applicato sulla cotenna delle cosce

avviate alla produzione tutelata".

[14] D.lgs. n. 102 del 2004 recante Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2,

lettera i. della l. 7 marzo 2003, n. 38 pubblicato in G.U. n. 95 del 23 Aprile 2004.

[15] L'art. 38 del TFUE dispone che:"L'Unione

definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca", una
politica agricola comune che deve quindi necessariamente accompagnarsi allo
sviluppo del mercato interno. Riforme della PAC sono state attuate nel
1992,1999 e 2003, sino ad arrivare al 26 giugno 2013 in cui è stato
raggiunto un accordo politico destinato ad applicarsi dal 2014 al 2020;
all'accordo è seguita l'approvazione di tutta una serie di regolamenti
disciplinanti vari aspetti, come ad esempio il Reg.
1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune oppure il Reg. 1308/2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli. È opportuno ricordare anche che dal 2005 sono
stati previsti due nuovi fondi di finanziamento per la PAC: il Fondo Europeo Agricolo
di Garanzia (FEAGA) ed il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR). Così, per un'analisi dettagliata della PAC in tutti i suoi
aspetti si rinvia a L. Costato, L. Russo., Corso di diritto agrario italiano
e dell'Unione Europea, Milano, 2015, pp. 79-86, pp. 133-1733 e ss. e pp. 254-272,







[16]
Si veda l'art. 18:" Gli
imprenditori agricoli, singoli o associati, per garantire l'adempimento delle
obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa agricola possono costituire
in pegno, ai sensi dell'articolo 2806 del codice civile, anche le quote di
produzione, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio, del 29 settembre 2003, iscritti nel registro di cui all'articolo 3
del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 e i diritti di reimpianto della propria
azienda. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo
2786 del codice civile, gli imprenditori agricoli continuano ad utilizzare le
quote di produzione, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, iscritti nel registro di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 e i diritti di reimpianto."







[17] Così e per una più ampia
trattazione sui diritti all'aiuto si veda L. Russo, Legami tra
terreno, allevamento e pagamento unico: trasferibilità dei diritti,
pp. 7 e ss. in XXXVII Incontro di studio del Ce.S.E.T. reperibile all'indirizzo
http://www.fupress.net/index.php/ceset/article/viewFile/3238/2862.Per una
maggiore trattazione sul diritto di reimpianto si veda invece L. Costato, A.
Germanò, E. Rook Basile, Trattato di diritto agrario, vol.
1, pp. 348 e ss.







[18] In questi termini L. Russo, cit., p. 24.







[19] D.L. 3 maggio n. 59 del 2016 che
detta "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali,
nonché' a favore degli investitori in banche in liquidazione" pubblicato inG.U.
n.102 del 3-5-2016.

Data: 13/01/2017 16:30:00
Autore: VV. AA.