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Aspettativa non retribuita: cos'è e come si ottiene

L'aspettativa non retribuita è quel periodo durante il quale il lavoratore può per legge assentarsi da lavoro, rinunciando però alla sua retribuzione


Cos'è l'aspettativa non retribuita

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L'aspettativa non retribuita è quel periodo durante il quale il lavoratore può per legge assentarsi da lavoro, rinunciando però alla sua retribuzione. Essa può essere accordata in alcuni casi specificamente determinati e si distingue dall'aspettativa retribuita (sulla quale rimandiamo alla guida Aspettativa retribuita, come ottenerla).

Ecco le ipotesi in cui è possibile richiedere l'aspettativa non retribuita.

Aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari

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Innanzitutto l'aspettativa non retribuita, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge numero 53/2000, può essere richiesta dal lavoratore al ricorrere di gravi motivi familiari, che devono riguardare il coniuge, il partner di un'unione civile, i genitori, i figli anche adottivi, i generi, le nuore, i suoceri, i fratelli o le sorelle, a prescindere dalla convivenza con il richiedente. I gravi motivi, inoltre, possono riguardare anche i parenti o gli affini entro il terzo grado portatori di handicap.

Per quanto riguarda le cause che possono dar luogo ai gravi motivi idonei a legittimare tale forma di congedo, il decreto ministeriale n. 278/2000 ha ricompreso tra di esse le necessità che derivano dal decesso di un familiare, le situazioni che impegnano il dipendente o la sua famiglia nella cura o nell'assistenza di familiari e le situazioni di grave disagio personale del lavoratore, esclusa la malattia.

Inoltre, i gravi motivi possono essere ricondotti a determinate patologie,purché non riguardanti direttamente il dipendente che richiede il congedo. Ad esempio, le patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva per le quali è richiesto il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale o le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematoclinici o strumentali.

La durata del congedo per gravi motivi familiari è di massimo due anni nell'arco della vita lavorativa, che possono essere richiesti sia in maniera continuativa che in maniera frazionata.

Bisogna prestare attenzione a non confondere l'aspettativa in analisi con quella prevista dalla legge numero 104/1992. Quest'ultima, infatti, riguarda solo la cura e l'assistenza di un familiare affetto da handicap grave ai sensi di tale legge ed è retribuita (leggi: "La legge 104: i permessi retribuiti. Vademecum e testo della legge").

Aspettativa non retribuita per formazione

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Tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati che abbiano un anzianità di servizio almeno quinquennale possono poi fruire di un'aspettativa non retribuita di massimo 11 mesi nell'arco della vita lavorativa per soddisfare le proprie esigenze formative.

In particolare essa può essere richiesta per completare la scuola dell'obbligo, conseguire il diploma, la laurea o altro titolo di studio, partecipare ad attività formative diverse da quelle che finanzia o propone il datore di lavoro.

La disciplina specifica sulla richiesta e la fruizione di tale aspettativa, tuttavia, varia da settore a settore, trovando la sua fonte nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Aspettativa non retribuita per dottorato

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Il lavoratore che frequenti un corso di dottorato ha, poi, diritto ad un periodo di aspettativa per tutta la durata del corso, ma la retribuzione è corrisposta solo se il lavoratore è dipendente della pubblica amministrazione e non è titolare di borsa di studio. In tutti gli altri casi, l'aspettativa non è retribuita.

Giova precisare che se il rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. si interrompe nei due anni successivi al conseguimento del titolo di dottore di ricerca (rectius al completamento del corso di dottorato) ma per esclusiva volontà del dipendente, questi sarà tenuto a restituire tutte le retribuzioni percepite durante l'aspettativa ammesso che queste siano rimaste a carico dell'amministrazione.

Aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive

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È indiscutibile che candidarsi a qualsiasi carica elettiva per concorrere democraticamente al governo del Paese o all'amministrazione delle singole unità territoriali sia un diritto di ogni cittadino. Indi per cui anche in detta specifica ipotesi è riconosciuta al dipendente la possibilità di assentarsi dal lavoro e richiedere un periodo di aspettativa, che, però, non è retribuita, con la conseguenza che il dipendente conserverà il posto di lavoro ma non riceverà alcuna retribuzione.

L'aspettativa cui si fa cenno può normalmente essere concessa a sindaci, componenti del Parlamento nazionale ed europeo, presidenti di Provincia, presidenti di consigli comunali, provinciali, circoscrizionali nelle città con più di 500.000 abitanti, comunità montane e unioni di comuni, consiglieri comunali, provinciali, di comunità montane e unioni di comuni e assessori comunali o provinciali.

Aspettativa non retribuita per tossicodipendenza

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Un altro tipo di aspettativa non retribuita riconosciuta dal nostro ordinamento è quella della quale possono beneficiare i lavoratori tossicodipendenti assunti a tempo indeterminato che intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione. La sua durata è connessa alla durata del programma terapeutico, ma, comunque, non può eccedere i tre anni (fruibili anche in maniera frazionata).

Dell'aspettativa per tossicodipendenza possono beneficiare anche i familiari dell'interessato alla riabilitazione, nel caso in cui siano chiamati a concorrere al programma di recupero.

Aspettativa non retribuita per avvio di attività

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I soli dipendenti della pubblica amministrazione possono inoltre assentarsi da lavoro e beneficiare di un periodo di aspettativa non superiore a dodici mesi (anche se frazionati) nell'arco dell'intera vita lavorativa per l'avvio di un'attività professionale autonoma o di tipo imprenditoriale. Anche qui è opportuno precisare che il permesso della p.a. ai fini del beneficio dell'aspettativa è essenziale così come giova evidenziare che il dipendente può condurre in modo continuativo un'attività di lavoro a condizione che abbia un contratto a tempo parziale e che abbia un orario ridotto in misura pari o superiore al 50%.

Aspettativa non retribuita per ricongiungimento familiare

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Sempre solo i pubblici dipendenti (come ad esempio i lavoratori della scuola) possono poi beneficiare di un ulteriore congedo non retribuito: quello che può essere richiesto se il coniuge presta servizio all'estero e il richiedente non può essere trasferito dall'amministrazione di appartenenza nella medesima località.

Non è previsto un limite di durata massima, ma l'aspettativa si interrompe se vengono meno i presupposti per i quali è stata concessa. Inoltre può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.

Aspettativa non retribuita per motivi personali

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Va infine segnalata l'aspettativa non retribuita per motivi personali, avendo cura di non confonderla con quella per gravi motivi familiari.

Essa non trova fondamento nella legge, ma è prevista dalla maggior parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro, che il più delle volte (quindi con alcune eccezioni) stabiliscono la sua durata massima in dodici mesi nell'arco della vita lavorativa e che prevedono la possibilità di beneficiarne sia continuativamente che in maniera frazionata, ma purché il suo godimento sia compatibile con l'organizzazione e le esigenze dell'impresa.

La Cassazione sull'aspettativa non retribuita

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In materia merita un particolare cenno la sentenza numero 6697 del 6 aprile 2016, con la quale la Corte di Cassazione ha rilevato che il lavoratore che si assenti per malattia ha diritto al c.d. periodo di comporto, esaurito il quale può beneficiare finanche dell'aspettativa per poter pervenire ad una piena guarigione. Tuttavia se laddove esaurito il periodo di aspettativa non riprenda il lavoro il dipendente può essere licenziato. Rilevano i giudici di Piazza Cavour che nel caso di concessione di un termine di aspettativa dopo quello di malattia, i limiti temporali per il licenziamento debbono essere ritenuti dilatati. Non assume rilievo alcuno, secondo la Suprema Corte, che l'aspettativa sia stata concessa dopo la fine del periodo di comporto dal momento che questo non implica necessariamente un disinteresse o una rinuncia tacita al recesso da parte del datore. Il principio di diritto che si ricava da detta sentenza è che nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro può riservarsi un certo periodo di tempo per poter decidere senza che il recesso sia tardivo e non incorrendo in alcuna preclusione. Numquam, il licenziamento non può considerarsi tardivo qualora, laddove al termine del periodo di comporto il lavoratore chieda anche un periodo di aspettativa, poiché solo dalla fine di tale momento ha inizio il decorso del tempo necessario per poter decidere.

Data: 13/01/2022 06:00:00
Autore: Daniele Paolanti