Somministrazione lavoro e staff leasing: evoluzioni della questione Francesco Chinni e Sergio Di Dato - 02/12/24  |  Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

È reato suonare ripetutamente a casa della ex

Per la Cassazione va condannato per molestie l'uomo che disturba la moglie separata suonando ripetutamente il campanello alle sei del mattino


di Lucia Izzo - Certi comportamenti, soprattutto se commessi in orari particolarmente delicati (ad esempio a notte fonda o al mattino molto presto) possono costare caro. Ne sa qualcosa un uomo condannato per il reato di cui all'art. 660 c.p. (Molestia o disturbo alle persone) che, per petulanza e per altri biasimevoli motivi, aveva posto in essere comportamenti di disturbo e di molestie in danno della moglie separata tramite continui e frequenti contatti telefonici nonché appostamenti nella pubblica via.


In particolare, il giudice territoriale richiamava la denuncia della parte offesa che aveva, tra l'altro, accusato l'imputato di avere suonato alla porta della sua abitazione, in continuazione, dalle ore 5,30 e di aver interrotto, nella stessa occasione, il quadro elettrico ubicato all'esterno della casa. Tanto da costringere la donna a far intervenire i carabinieri che, in tale occasione, avevano costatato la presenza dell'imputato nella sua autovettura posteggiata davanti all'abitazione della moglie dalla quale viveva ormai separato.

La Cassazione, nel confermare la condanna (200 euro di ammenda) rammenta, nella sentenza n. 9780/2014 che il reato di molestia o disturbo alle persone, secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale, non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere realizzato anche con una sola azione (Cass., Sez. I, 08/07/2010, n. 29933) purché particolarmente sintomatica la stessa dei requisiti della fattispecie tipizzata.

Su tale presupposto teorico è stata ritenuta molesta, ad esempio, anche una sola telefonata perché effettuata alle ore 23, ritenuta notturna, con il futile pretesto della richiesta di restituzione di una tuta (Cass., Sez. I, 22/04/2004, n. 23521) ovvero, dopo la mezzanotte, perché, nel caso all'epoca esaminato, si è ritenuto che l'ora della telefonata dimostrava sia l'obiettiva, molesta intrusione in ore riservate al riposo, sia l'evidente intenzione dell'imputato di molestare la moglie, e non già di vedere il bambino, come difensivamente opinato, che a quell'ora avrebbe dovuto dormire (Cass., Sez. I, 12/11/2009, n. 36).


Nei richiamati precedenti l'unicità della telefonata è stata però criticamente valutata, ai fini di verificare, in concreto, la ricorrenza dei requisiti di legge per la sussistenza della contravvenzione: infatti, per integrare il reato previsto dall'art. 660 c.p., è necessario che l'atto di molestia sia ispirato da biasimevole motivo o rivesta il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri. Di qui la rilevanza data all'ora dell'unica telefonata, eccezionalmente ritenuta petulante, ed ai motivi di essa.

Nel caso in esame l'imputato è accusato di aver suonato il campanello di casa, ripetutamente, in un arco temporale di circa un'ora, intorno alle sei del mattino di un giorno, il 27 ottobre, che in aree alpine come quella che fu teatro della vicenda, si appalesa particolarmente mattiniera e per questo incisivamente idonea ad arrecare fastidio e petulanza.

Il fatto in sé, pertanto, è stato correttamente inserito dal giudicante nell'ipotesi tipica contestata e alla tesi accusatoria la difesa ha opposto ragioni di merito volte a fornire una versione alternativa dei fatti di causa, versione alternativa peraltro per più profili irragionevole: vedere i figli alle sei del mattino ed attendere a quell'ora che uscissero per andare a scuola è francamente ricostruzione assolutamente illogica ed irrazionale.

Inoltre, logicamente il giudice di merito ha concluso per la credibilità delle denunce in atti sulla base dell'intervento dei carabinieri che erano stati chiamati dalla donna e avevano constatato la singolare presenza alle 6:40 del mattino dell'imputato davanti alla casa. Nessuna plausibile e ragionevole giustificazione di quella presenza è stata data dall'interessato prima e dalla difesa successivamente.
Data: 23/01/2017 21:30:00
Autore: Lucia Izzo