Permessi Legge 104: non si tratta di ferie
Dott. Luigi Iovino - Quante volte avete sentito parlare della Legge 104? E' capitato anche a voi di decidere chi tra ifamiliari della persona disabile dovesse godere dei permessi retribuiti? Macome poi questi giorni possono essere trascorsi?
Proviamo, in primis, a fare un po' di chiarezza sullavicenda. La legge 104, così come dai piu'conosciuta, è la principale fonte normativa in tema di permessi lavorativiretribuiti. Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale ed i dirittidelle persone handicappate (modificata dalla legge 53/2000, 183/2010, e dal d.lgs. 119/2011) all'art. 33, disciplina le agevolazioni riconosciute ailavoratori affetti da disabilità grave e ai familiari che assistono una personacon handicap in situazione di gravità.
I permessi retribuiti ai sensi della legge 104 si traducono in tre giorni di riposo al mese anchefrazionabili in ore o, in alternativa, in riposi giornalieri di una o due ore.Tra gli aventi diritto compaiono i genitori lavoratori dipendenti, il coniugelavoratore dipendente, parenti e affinifino al II grado ed, in subordine, parenti e affini fino al III grado.
Ma come possono essere usati questi tre giorni o queste oredi permesso retribuite?
Interessante èla recente sentenza n. 54/712/2016 della Corte di Cassazione, sezione penale, che non ha lasciatodubbi circa la sussistenza e lapunibilità del reato di truffa ex art 640 c.p. per chi utilizza i permessiretribuiti di cui alla legge n. 104 non per assistere il familiaredisabile ma per ferie personali.
Nel caso di specie, una signora aveva utilizzato deipermessi retribuiti, per recarsi all'esteroin compagnia della sua famiglia per un periodo di ferie.
La Corte di Cassazione ha chiarito, sulle orme di unaprecedente sentenza della Corte Costituzionale (213/2016) che "Il permessomensile retribuito di cui al censurato art. 33, comma 3, è, dunque, espressionedello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramitefacilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell'assistenza diun parente disabile grave. Trattasi di uno strumento di politicasocio-assistenziale, che, come quello del congedo straordinario di cui alD.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5, è basato sul riconoscimento dellacura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiuntie sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale edintergenerazionale".
La norma ha, dunque, una duplice finalità: a) in primoluogo, è preposta ad "assicurare in via prioritaria la continuità nellecure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentementedall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito"; b) in secondoluogo, costituisce, contemporaneamente, un intervento economico integrativo disostegno alle famiglie "il cui ruolo resta fondamentale nella cura enell'assistenza dei soggetti portatori di handicap".
Nel caso di specie, i permessi retribuiti venivano utilizzatiper una vacanza feriale. La Corte osserva che l'agevolazione (peraltronotevole), consiste nel fatto che ilbeneficiario del premesso ha a disposizione l'intera giornata per programmareal meglio l'assistenza in modo tale da potersi ritagliare uno spazio per compierequelle attività che non sono possibili (o comunque difficili) quandol'assistenza è limitata in ore prestabilite e cioè dopo l'orario di lavoro. Inaltri termini, i permessi servono a chi svolge quel gravoso di assistenza apersona handicappate, di poter svolgere un minimo di vita sociale, e cioèpraticare quelle attività che non sono possibili quando l'intera giornata èdedicata prima al lavoro e, poi, all'assistenza. Ma, è ovvio che l'assistenzadev'esserci.
La signora, recandosi in viaggio di piacere all'estero, si ècompletamente disinteressata del disabile, e quindi è risultata inadempientenei confronti della stessa ma anche autrice del reato di truffa ex art 640 c.p.
E' bene, dunque, nonsottovalutare la fattispecie in esame. Il fatto è ascrivibile in unafattispecie penale e le conseguenze possono essere tutt'altro che piacevoli.
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Data: 25/01/2017 17:00:00Autore: Luigi Iovino