Reato di getto pericoloso di cose
- Getto pericoloso di cose: cos'è
- Getto pericoloso di cose: bene giuridico tutelato
- Quando si configura il getto pericoloso di cose
- Getto pericoloso di cose: quali sono le sanzioni
- La giurisprudenza sul getto pericoloso di cose
Getto pericoloso di cose: cos'è
L'art. 674 del codice penale punisce il reato di getto pericoloso di cose.
La norma così recita: "Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro".
Getto pericoloso di cose: bene giuridico tutelato
Bene giuridico meritevole di tutela è indubbiamente la sicurezza pubblica, essendo premura del legislatore reprimere quelle condotte tese a molestare o comunque creare disagio alle persone.
Non si tratta di un reato qualificato, dal momento che soggetto attivo può esser "chiunque".
Quando si configura il getto pericoloso di cose
La condotta incriminata consiste nel gettare (evidentemente materiali solidi) o versare (sostanze liquide) in un luogo di pubblico transito o comunque in un'area privata di comune o altrui uso, materiali che siano potenzialmente idonei a recare molestia alle persone ovvero ad imbrattare e offendere, nonché nel permettere immissioni di vapori o fumo che siano atti a cagionare tali effetti.
Affinché il reato si configuri è sufficiente che il materiale gettato o versato sia potenzialmente idoneo ad imbrattare, offendere nonché suscettibile di recare molestia alle persone.
Getto pericoloso di cose: quali sono le sanzioni
La sanzione comminata laddove si perfezioni detto reato è l'arresto fino a un mese o alternativamente l'ammenda fino ad euro 206.
Trattasi di un reato contravvenzionale procedibile d’ufficio, per cui chiunque è legittimato a sporgere denuncia.
La giurisprudenza sul getto pericoloso di cose
La Corte di Cassazione si è espressa più volte sul reato di getto pericoloso di cose.
Vediamo le massime più significative:
Cass. n. 33817/2020
Ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose (ex art. 674 cod.pen.) non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone, ne consegue che è sufficiente per la sussistenza dell’elemento materiale del reato che la realizzazione della condotta sia idonea a mettere in pericolo l’interesse protetto; nè tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi. Quanto all’elemento psicologico, non hanno rilevanza alcuna i motivi e il fine perseguiti dal soggetto, essendo solo necessario che la condotta sia attribuibile all’agente quanto meno sotto il profilo del comportamento colposo.
Cass. n. 39078/2017
Il reato di getto pericoloso di cose di cui all’art. 674 c.p. può concorrere con i reati in materia ambientale, purché venga accertata la potenziale offensività del rifiuto o del refluo e che il getto avvenga in luogo di pubblico transito o privato di comune o altrui uso, quando la condotta dell’agente sia atta a provocare, per la natura e quantità di ciò che viene scaricato, molestie alle persone esposte alla conseguenza dello scarico.
Cass. n. 27562/2015
Va ricordato che per il reato di cui all'articolo 674 c.p., l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori è apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex articolo 844 c.c. (Cass. Sez. 3 n. 34896 del 14.7.2011; e piu' di recente Cass. Sez. 3 n. 37037 in tema di "immissioni olfattive"). E' comunque necessario che venga accertato, in modo rigoroso, il limite in questione.
Data: 25/11/2022 08:00:00Autore: Daniele Paolanti