Servizi telefonici non richiesti: scatta il risarcimento del danno
Avv. Matteo Lai- Negli ultimi anni in Italia si è assistito alla liberalizzazione della telefonia fissa, che ha comportato la fine del monopolio di settore della Telecom Italia e l'apertura del mercato delle telecomunicazioni alla libera concorrenza degli altri fornitori di servizi di telefonia fissa. Come è noto, tali fornitori possono impiantare proprie centrali e collegamenti di linee telefoniche, ovvero utilizzare le reti di altri gestori, offrendo agli utenti tutte le tipologie di traffico telefonico richiesto.
Ciò ha portato all'aumento del numero dei contratti telefonici stimolati dalle nuove e diverse iniziative
commerciali offerte dalle aziende, che permettono ai consumatori di servirsi di più fornitori di telefonia contemporaneamente, in base ad una scelta di convenienza economico-qualitativa.
Lo stato della giurisprudenza
Nell'ambito dei contratti telefonici, innumerevoli sono stati i casi di inadempimento contrattuale che hanno portato i giudici di merito a riconoscere il risarcimento dei danni non patrimoniali derivati agli utenti per la mancata attivazione di servizi richiesti, ovvero per l'attivazione di servizi non richiesti, in tale ultimo caso anche sul presupposto dell'illiceità del comportamento tenuto dalla compagnia telefonica in contrasto con il dettatonormativo (D. Lgs. n. 185/1999, artt. 9 e 12) e con le delibere dell'Autorità Garante nelle Comunicazioni (3/99/CIR-4/00/CIR-4/03/CIR).
In entrambe le ipotesi di inadempimento i giudici hanno ritenuto di dover risarcire il pregiudizio non patrimoniale patito dagli utenti e consistito ad esempio nell'aver dovuto sollecitare la società telefonica affinché adempiesse all'impegno assunto, ovvero nell'aver patito un disagio, una frustrazione o uno stress legati alla posizione dominante dell'azienda telefonica, o infine nel non aver potuto usufruire del servizio prescelto per un lungo periodo.Il caso (1)
L'utente conveniva in giudizio, avanti al Giudice di Pace di Roma, una società telefonica, affinché la stessa fosse condannata alla restituzione della somma indebitamente percepita per la non autorizzata attivazione del servizio di preselezione automatica e la contestuale disattivazione del medesimo servizio da parte di altro gestore, sulla propria linea telefonica fissa. L'attore richiedeva altresì il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa del comportamento illegittimo di controparte.
Nel corso del giudizio il gestore comunicava di aver provveduto a restituire le somme indebitamente trattenute, ma nulla offriva per le altre voci di danno richieste.
L'attore, in via istruttoria, forniva la prova di avere, stragiudizialmente ed in più occasioni, richiesto alla controparte la restituzione delle somme trattenute e di aver dovuto attendere per lungo tempo prima di avere il ripristino della situazione quo ante, tale da poter riattivare la preselezione automatica con l'operatore
telefonico prescelto.
All'esito, il giudicante emetteva una sentenza con cui si riconosceva, in applicazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (Codice Civile) (2), il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'attore a fronte del comportamento dei soggetti gestori – pubblici o privati -, non conforme alle regole della correttezza amministrativa e produttività operativa".(1) Giudice di Pace di Roma, sentenza 20 gennaio 2004, n. 2774.
(2) Art. 2059 Codice Civile – Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.Studio Legale Matteo Lai
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Autore: VV. AA.