Anatocismo
- Cos'è l'anatocismo
- Anatocismo: art. 1283 c.c
- Il denaro e la produzione di interessi
- L'anatocismo bancario
- Il divieto dell'anatocismo
- L'anatocismo e l'usura
- Il calcolo dell'anatocismo
- Anatocismo: cosa è cambiato nel 2016
- Giurisprudenza sull'anatocismo
Cos'è l'anatocismo
L'anatocismo consiste nell'applicazione di interessi su interessi che sono già scaduti ossia che sono maturati sulla somma capitale e che, a seguito della c.d.capitalizzazione, vengono presi come base di calcolo per nuovi interessi.
Anatocismo: art. 1283 c.c.
Il codice civile all'art. 1283 pone un espresso divieto all'anatocismo laddove dispone che "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".
In pratica in base a questa norma gli interessi scaduti possono produrre interessi solo in due casi specifici:
- se in giudizio viene raggiunta la prova che, alla data di proposizione delle domanda giudiziale, gli interessi principali erano scaduti e in questo caso sarà il giudice a poter disporre la condanna in tale senso;
- se gli interessi sono scaduti, gli stessi sono dovuti per almeno sei mesi e le parti si accordano in tale senso.
Il denaro e la produzione di interessi (art. 1282 c.c.)
Ma perché si parla di anatocismo? E perché il nostro ordinamento lo vieta?
Iniziamo col dire che il denaro è un bene produttivo, esso produce infatti dei frutti civili ossia gli interessi.
Il codice civile italiano infatti, quando si occupa di obbligazioni pecuniarie, pone come regola generale quella in forza della quale i crediti di somme di denaro che sono liquidi (ovverosia determinati nel loro ammontare) ed esigibili (ovverosia non sottoposti a termine non ancora scaduto) producono interessi di pieno diritto (art. 1282 c.c.).
Ad eccezione del caso in cui la legge o il titolo stabiliscano diversamente, quindi, l'obbligazione di pagare una somma di denaro comporta sempre l'obbligazione accessoria di corrispondere gli interessi secondo il tasso legale o secondo quello più alto convenuto dalle parti con atto scritto.
Questi interessi sono detti compensativi perché compensano il danno da ritardo (art. 1277 c.c.) e si differenziano da quelli moratori, dovuti dal debitore dopo che il creditore lo ha messo in mora.
L'anatocismo bancario
Il fenomeno dell'anatocismo ha assunto rilevanza, negli anni, soprattutto in ambito bancario, rivelandosi uno dei principali oggetti di contenzioso tra gli istituti di credito e i loro clienti.
Si tratta, in sostanza, della pratica secondo la quale le banche addebitano sul conto corrente del cliente gli interessi che maturano sullo stesso con la conseguenza che, su di essi, maturano ulteriori interessi.
Per approfondimenti Anatocismo bancario: guida rapida
I divieto dell'anatocismo nel codice civile
Anche al fine di tutelare i debitori da possibili episodi di usura (punita come reato dall'articolo 644 del codice penale), il nostro ordinamento, all'articolo 1283 del codice civile, come abbiamo anticipato, pone dei chiari limiti alla capitalizzazione degli interessi.
In sostanza si prevede che, come regola generale, non sono dovuti gli interessi compositi, così sancendosi l'impossibilità di praticare l'anatocismo, ovverosia la produzione di interessi da parte di interessi scaduti e non pagati su un debito pecuniario.
Del resto, dall'eventuale calcolo degli interessi in regime di capitalizzazione composta e non semplice, deriva una crescita del debito esponenziale.
- Crediti particolari
In alcuni casi, è lo stesso codice civile a porre dei limiti più stringenti alla produzione di interessi.
Lo stesso articolo 1282 c.c., infatti, al secondo comma limita la produzione di interessi da parte dei crediti per fitti e pigioni dal momento della costituzione in mora del debitore.
Per quanto riguarda, invece, i crediti che hanno per oggetto il rimborso delle spese fatte per cose da restituire, il terzo comma della predetta norma esclude la decorrenza degli interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese ha goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.
Anatocismo e usura
Si è detto che le previsioni del codice civile in materia di anatocismo perseguono anche lo scopo di tutelare i debitori da fenomeni usurari.
Tuttavia, si deve prestare attenzione a non confondere i due fenomeni.
Mentre l'anatocismo è un illecito civile, di per sé privo di risvolti penali e ammesso a certe condizioni, l'usura, come detto, è invece un illecito penale sanzionato pesantemente dal nostro ordinamento giuridico, che si realizza quando chi presta del denaro applica un tasso di interesse ben superiore a quello legalmente previsto.
Per approfondimenti vai alla guida: "Il reato di usura"
Il calcolo dell'anatocismo
Il calcolo dell'anatocismo va fatto rielaborando contabilmente le operazioni pecuniarie compiute e valutando se l'ammontare degli interessi è stato inficiato dal computo di elementi che non avrebbero dovuto essere inseriti nella relativa base di calcolo.
Si tratta di un'operazione che, nella pratica, può risultare decisamente complessa e per la quale è preferibile affidarsi a dei professionisti. Dal punto di vista teorico, tuttavia, essa è abbastanza lineare.
Occorre infatti valutare se gli interessi richiesti sono calcolati solo sulla somma dovuta o sulla somma dovuta maggiorata degli interessi già scaduti.
In quest'ultimo caso, infatti, la base di calcolo della percentuale che va a costituire il tasso di interesse cresce progressivamente in maniera indebita e si ha anatocismo.
Per fare un esempio pratico, immaginiamo il caso in cui una banca presti a un cliente 10.000 euro e a tale operazione sia applicato un tasso di interesse pari al 10%.
L'importo annuale degli interessi, ove corretto, è pari a mille euro e, in presenza di capitalizzazione trimestrale, va addebitato per 250 euro ogni tre mesi.
Vi è invece anatocismo se l'importo annuale è superiore a mille euro in quanto alla scadenza dei trimestri successivi al primo vengono addebitati importi superiori a 250 euro.
Ciò accade, più nel dettaglio, quando alla scadenza del secondo trimestre la base di calcolo dell'importo degli interessi non è rappresentata più da soli 10.000 euro ma da 10.250 euro (ovverosia dall'importo del prestito maggiorato dell'importo della prima rata di interessi), con la conseguenza che non sono addebitati solo 250 euro ma 256,25. E così via per tutte le scadenze successive, con la conseguenza che, ogni tre mesi, l'importo degli interessi cresce sempre di più.
In altre parole, nell'esempio in esame si ha anatocismo quando la base di calcolo della rata di interessi è di 10.000,00 alla prima scadenza trimestrale, di 10.250,00 alla seconda scadenza trimestrale, di 10.506,25 alla terza scadenza trimestrale e di 10.768,90 alla quarta scadenza trimestrale.
Anatocismo: cosa è cambiato nel 2016
Il 2016 è stato un anno importante per la lotta all'anatocismo, in particolare all'anatocismo bancario.
Con d.m. n. 343/2016, emanato dal Ministro dell'economia in qualità di presidente del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, è stato infatti stabilito che gli interessi debitori maturati nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito non possono produrre interessi, ad eccezione di quelli di mora, che gli interessi debitori devono avere la stessa periodicità (almeno annuale) di quelli creditori e che entrambi questi ultimi due vanno conteggiati entro il 31 di dicembre.
Il decreto del 2016, poi, ha chiarito che, con riferimento alle aperture di credito regolate in conto corrente o in conto di pagamento e agli sconfinamenti di fido, gli interessi debitori devono essere contabilizzati separatamente dal capitale e che quelli relativi alle aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento divengono esigibili a partire dal 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui maturano.
Ai clienti, inoltre, gli istituti di credito devono assicurare un periodo di almeno trenta giorni decorrenti da quello in cui abbiano avuto conoscenza effettiva dell'ammontare degli interessi prima che gli stessi divengano esigibili.
Si è quindi cristallizzata la possibilità, per banca e cliente, di pattuire il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento.
Giurisprudenza sull'anatocismo
La giurisprudenza è chiamata spesso a pronunciarsi in materia di anatocismo, bancario e non.
Ecco cosa hanno sancito alcune pronunce della Cassazione:
Cassazione n. 28018/2022
Non è dubbio che gli interessi anatocistici – nei limiti di quanto disposto dall’art. 1283 cod. civ. – possano essere richiesti anche in relazione ai crediti tributari, essendo la menzionata disposizione espressione di un principio generale dell’ordinamento giuridico che riguarda sia il contribuente che l’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. n. 20360 del 20/09/2006).
Cassazione n. 31316/2021
A seguito del declassamento da uso normativa ad uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo operato dalla giurisprudenza di questa Corte, è venuta meno ogni legittima deroga in quell'ambito all'art. 1283 cod. civ. e le relative clausole, in guisa delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sono state travolte dalla nullità per contrasto con la norma codicistica. La conseguenza di questa premessa è che «in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione» (Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24156; Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24153; Cass., Sez. I, 17/08/2016, n. 17150).
Cassazione n. 23295/2021
L'attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti, secondo la previsione di cui all'art. 1283 cod. civ., postula una specifica domanda del creditore, autonoma e distinta rispetto a quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali così come quella della rivalutazione monetaria. Le stesse, peraltro, potevano essere proposte sin dall'atto introduttivo del giudizio e non possono ritenersi dipendenti dalla domanda riconvenzionale.
Data: 10/11/2022 14:00:00Autore: Valeria Zeppilli