Riforma previdenziale forense in vigore dal 2025  Redazione - 04/10/24  |  Il ruolo degli avvocati nell'era dell'intelligenza artificiale: opportunità o minaccia? Roberto Cataldi - 30/09/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: responsabilità medica e nesso di causalità

I giudici della Cassazione (Sent. n. 10212/04) sulla base dei principi espressi dalle Sezioni Unite (Sez. un., 10 luglio 2002, n. 303028 Franzese) relativi alla sussistenza del nesso di causalità, hanno rigettato il ricorso presentato da un medico anestesista ritenuto dai giudici di merito responsabile per il reato di omicidio colposo in danno di un paziente per avere, in contrasto con l'arte medica, nella fase preoperatoria di un intervento chirurgico, somministrato un quantitativo eccessivo di anestetico in zona troppo elevata; per avere fatto cambiare troppo rapidamente la posizione del paziente, da seduto a quella per l'intervento; e, infine, per l'intempestiva somministrazione di idonei farmaci effettuata per via endovenosa e non per intubazione, come sarebbe stato necessario. Secondo i giudici della Cassazione i giudici di merito nel ritenere accertato che il sanitario avesse cagionato per colpa il decesso del paziente "hanno fornito di adeguata motivazione l'efficienza causale delle condotte colpose accertate ricollegandole all'evento in termini di nel quale si sostanzia la certezza processuale come affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza ricordata". Data: 10/06/2005
Autore: Francesca Romanelli