1 metro e 55: la statura normale secondo la Cassazione
Avv. Laura Bazzan - Nell'esaminare un ricorso in materia di rapporti di vicinato, la Corte di Cassazione ha precisato che, per determinare se l'apertura realizzata sul muro divisorio sia qualificabile come luce o veduta, deve valutarsi la possibilità di affaccio su fondo altrui "con riferimento ad una persona di statura normale e non di statura media". Tale principio, espresso con sentenza n. 13412/15, riprende un orientamento andato affermandosi a partire dagli anni Ottanta secondo cui l'affacciarsi in alienum in sicurezza e comodità, che vale a qualificare la veduta a norma dell'art. 900 c.c., "deve riferirsi al parametro della persona di statura normale, che non si identifica con la persona di statura media, in quanto il concetto di statura media è indicativo di un unico valore, intermedio tra un minimo e un massimo, a differenza del concetto di statura normale, che accetta invece una serie di valori, anche di diversa entità matematica, entro i suddetti limiti" (Cass. n. 1382/1983).
Nella pronuncia più risalente (Cass. n. 1382/1983), in particolare, il Supremo Collegio aveva confermato la sentenza di merito che negava la natura di veduta ad un'apertura che non consentiva l'affaccio di una persona alta 1,62 m, rilevando che tale altezza non rappresenta la media, ma rientra nella normalità, disattendendo così la tesi del ricorrente che ne chiedeva la chiusura in base all'utilizzazione del parametro di una persona alta non meno di 1,72 m, ossia di media statura.
Nella pronuncia più recente (Cass. n. 13412/15), la Corte di legittimità ha accolto le censure mosse dal ricorrente e, nel rinviare nuovamente il giudizio in grado di appello affinché venisse accertato se, nel caso concreto, il prospicere fosse consentito in presenza di un parapetto di m 1,55 + 2, ha espressamente ribadito che tale accertamento deve essere condotto secondo il criterio di normalità anziché su quello di medietà.
Data: 27/01/2017 20:00:00Autore: Laura Bazzan