Competenza del Giudice di Pace
- Chi è il Giudice di Pace
- La legge istitutiva del Giudice di Pace
- La competenza in materia civile
- La competenza in materia penale
- La competenza in materia amministrativa
Chi è il Giudice di Pace
Il Giudice di Pace è un organo di giurisdizione che, nell'ordinamento giudiziario italiano, ha competenze sia in materia civile sia in materia penale ed appartiene al novero della c.d. magistratura onoraria.
Le competenze del Giudice di Pace sono circoscritte e tipizzate a livello normativo nei rispettivi codici di rito e leggi speciali.
In materia civile esercita, oltre alla tradizionale funzione cognitiva, finanche quella di conciliazione.
La legge istitutiva del Giudice di Pace
La legge istitutiva del Giudice di Pace è la n. 374 del 21 novembre 1991, che all'art. 1 così dispone:
“1. É istituito il Giudice di Pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge. 2. L’ufficio del Giudice di Pace é ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario”.
La riforma della magistratura onoraria
Il decreto legislativo n. 116/2017 ha dato attuazione alla riforma organica della magistratura onoraria. Il decreto però contiene anche disposizioni dedicate ai giudici di pace e nell’articolo 1 definisce il “Giudice di pace onorario” come il magistrato onorario addetto all’ufficio del giudice di pace al quale sono assegnati i compiti e le funzioni contemplate dall’articolo 9 del decreto.
La competenza in materia civile
Le competenze in materia civile sono attribuite al Giudice di Pace secondo criteri di valore e di materia.
La Riforma Cartabia ha modificato, ampliandola, la competenza del Giudice di Pace, attraverso la modifica dell’articolo 7 del codice di procedura civile.
In base alle nuove regole il Giudice di pace è quindi competente:
- per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 10.000,00, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice;
- per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 25.000,00.
È inoltre competente qualunque ne sia il valore:
- per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
- per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
- per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
Giova precisare comunque che la competenza del Giudice di Pace per le controversie aventi ad oggetto beni mobili sono relative esclusivamente alla fase di cognizione e non di esecuzione, cautelari e di locazione che sono di competenza esclusiva del Tribunale (leggi anche "Il giudizio del giudice di pace secondo equità").
La competenza in materia penale
Le competenze del Giudice di Pace in sede penale sono definite dal D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 recante "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468".
Nel corso del procedimento penale il Giudice di Pace deve perseguire, per quanto possibile, ogni tentativo di conciliazione tra le parti.
In caso di condanna il giudice di pace non applica pene detentive, ma solo pene pecuniarie.
Nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il Giudice di Pace può applicare la pena della permanenza domiciliare o laddove l'imputato lo richieda, la pena del lavoro di pubblica utilità
Competenza per materia
Le materie, ossia i delitti e le contravvenzioni di competenza del Giudice di Pace, sono elencati nell’articolo 4 del dlgs n. 274/2000, tra i quali figurano diversi reati, sia di natura delittuosa che contravvenzionale, contemplati dal codice di procedura penale e altri invece contemplati da leggi speciali, come il Codice della Strada, il Testo Unico dell’Immigrazione, il Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e il Testo unico in materia di sicurezza.
Competenza per territorio
Per quel che riguarda la competenza per territorio, in base all’articolo 5 del decreto legislativo n. 274/2000, il Giudice di Pace competente è quello del luogo in cui il reato è stato consumato (rimane comunque ferma la competenza del Tribunale dei minorenni).
La competenza in materia amministrativa
Il Giudice di pace infine è competente in materia amministrativa quando si deve proporre opposizione avverso:
- verbali, cartelle esattoriali e ordinanze prefettizie in presenza della violazione del codice della strada;
- le ordinanze prefettizie in caso di emissione di assegni a vuoto.
Le violazioni amministrative per le quali è esclusa la competenza del giudice di pace sono tassativamente previste dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2011, che ai commi 4 e 5 stabilisce nello specifico l’opposizione davanti al Tribunale in relazione a specifiche opposizioni ivi elencate.
Data: 02/03/2024 08:00:00Autore: Daniele Paolanti