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Cyberbullismo: ok del Senato alla nuova legge

Ora tocca alla Camera per il sì definitivo dopo le modifiche apportate. Tutte le novità e il testo


di Marina Crisafi - Via libera quasi all'unanimità del Senato al ddl Cyberbullismo (224 sì e 1 solo voto contrario), che ora torna alla Camera per il sì definitivo, senza le norme penali che erano state introdotte da Montecitorio nel settembre scorso (leggi: "Cyberbullismo: fino a 6 anni di carcere per gli stalker online").

Una serie di misure repressive che, in base al parere degli esperti della commissione, avevano trasformato il ddl in una legge punitiva non più dedicata alla "prevenzione" e tutela dei minori. Le norme soppresse prevedevano infatti la modifica dell'art. 612-bis del codice penale, introducendo il carcere fino a sei anni per gli atti persecutori commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

Nel testo rivisitato dal Senato è cambiata anche la definizione di cyberbullismo, ritornando al suo impianto originario, ossia "dedicato alla tutela dei minori", come ha commentato a margine dell'approvazione, la stessa senatrice Pd Elena Ferrara, prima firmataria del testo. Positivi anche i commenti del presidente di Telefono Azzurro, Ernesto Caffo, che parla di legge fondamentale e invoca "un'accelerazione dell'iter di approvazione definitiva".

Le novità approvate:

La definizione di cyberbullismo

Per cyberbullismo si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonchè la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

A chi si rivolge la legge

La legge tutela qualsiasi "minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subiito atti di cyberbullismo".

Tali soggetti possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali. E ciò anche laddove le condotte perpetrate non integrino le fattispecie previste dall'art. 167 del Codice della Privacy o da altre norme incriminatrici.

Il piano di azione

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è istituito il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti dei diversi ministeri (interno, Miur, lavoro, giustizia, salute, ecc.), del Garante per l'infanzia, delle associazioni che si occupano dei diritti dei minori e degli adolescenti, con il fine di redigere un piano d'azione integrato per il contrasto e la prevenzione del fenomeno.

Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Il ruolo della scuola

Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo deve informare tempestivamente le famiglie dei minori coinvolti e, ove necessario, attivare la adeguate azioni di carattere educativo.

Viene inoltre individuato in ogni istituto un docente con funzioni di referente per le iniziative contro bullismo e cyberbullismo.

L'ammonimento

Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per ciascuno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, commessi tramite internet da minorenni superiori ai 14 anni nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura dell'ammonimento.

Il questore potrà convocare il minore, accompagnato da almeno un genitore ai fini dell'ammonimento, i cui effetti cessano al compimento della maggiore età.

Data: 01/02/2017 19:50:00
Autore: Marina Crisafi