Lavoro nero: sanzioni anche per il lavoratore
Maxisanzione per il datore di lavoro e rischi anche per il lavoratore che abbia falsamente dichiarato di essere disoccupato
di Lucia Izzo - Non è solo il datore di lavoro a rischiare laddove venga sorpreso a occupare lavoratori in nero. Anche se il Jobs Act ha inasprito le sanzioni contro il lavoro nero, infatti, sono anche i prestatori d'opera a dover prestare attenzione a quanto comunicato agli organi di competenza.
Di norma, colui che viene impiegato "in nero" è considerato la parte debole del rapporto e non rischia alcuna sanzione per il solo fatto di essere "scoperto": anzi, ottiene il vantaggio di poter vedere regolarizzata la sua posizione lavorativa pregressa.
Invece, a seguito della riforma dell'impianto sanzionatorio introdotta dal d.lgs. n. 151/2015, il datore di lavoro rischia una maxi sanzione pecuniaria che può raggiungere anche i 36mila euro per ogni lavoratore occupato (per approfondimenti: Lavoro nero: multe più salate sino a 36mila euro).
L'importo, infatti, viene calcolato in base ai giorni di effettivo lavoro per ciascun lavoratore irregolare, e aumentato del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri non in regola col permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa.
La maxi sanzione potrà essere ridotta se il datore si avvale della diffida obbligatoria e degli adempimenti prescritti per la regolarizzazione delle violazioni accertate.
Per il dipendente impiegato in nero, però, tutto cambia questi abbia dichiarato alle autorità competenti il proprio stato di disoccupazione o, addirittura, percepisca apposita indennità. Le autorità che abbiano effettuato i controlli, infatti, hanno l'obbligo di segnalare il lavoratore occupato in nero alla Procura della Repubblica.
Nel primo caso, il lavoratore occupato in nero che abbia reso all'Inps o al Centro per l'impiego la dichiarazione circa il proprio status di disoccupato, rischia una condanna per il reato di "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico" ex art. 483 del codice penale.
La norma punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
Se, oltre ad aver dichiarato un inesistente stato di disoccupazione, il lavoratore in nero abbia percepito l'indennità di disoccupazione o abbia profittato di altri ammortizzatori sociali erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici, questi rischia di vedersi contestata l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato prevista dall'art. 316-ter del codice penale.
La norma punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito
In aggiunta alle sanzioni penali e amministrative, il lavoratore in nero che abbia percepito illegittimamente gli ammortizzatori sociali, decade dai benefici e resta salvo il diritto dell'Inps o dell'Ente erogatore dell'indennità alla restituzione degli indebiti e al risarcimento del danno.
Autore: Lucia Izzo