Cassazione: lecito il tradimento per ripicca
E l'addebito della separazione va al primo traditore
di Lucia Izzo - La separazione va addebitata al marito infedele nonostante la moglie, dopo averlo scoperto, abbia intrattenuto per ripicca una relazione con un altro uomo: è stata l'originaria infedeltà del partner, infatti a determinare la "rottura" del rapporto coniugale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 3318/2017 (qui sotto allegata). I giudici di merito, nel disporre la separazione di una coppia, avevano addebitato al marito la separazione in quanto, sulla scorta dell'esame di due relazioni investigative e della deposizione di numerosi testi, era rimasta accertata l'esistenza di una relazione adulterina dell'uomo, che aveva determinato la rottura del rapporto coniugale.
Inutile per l'uomo chiedere a sua volta l'addebito alla moglie: gli incontri della donna con un altro uomo erano stati successivi alla scoperta della relazione del marito, al definitivo abbandono della casa coniugale da parte di lui e al deposito del ricorso per separazione, sicché era indimostrata l'incidenza causale di tale relazione nella frattura del matrimonio. Ancora, la Corte territoriale nega al marito sia l'assegno di mantenimento che quello alimentare, stante le sue attitudini imprenditoriali.
Rimane senza esito anche il ricorso del marito fedifrago in Cassazione: gli Ermellini ribadiscono che "l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale è di regola sufficiente, da sola, a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto".
Per quanto riguarda il richiesto diritto agli alimenti, previsto dall'art. 433 c.c., la Cassazione rammenta che questo è "legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa". Se la parte non è in grado di trovare un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, nulla può pretendere dal coniuge.
Al ricorrente non resta che pagare le spese di giudizio.
Data: 12/02/2017 22:10:00Autore: Lucia Izzo