Il Dl Banche è legge
di Valeria Zeppilli – Il DL Banche (o "salva risparmio") ha superato anche l'ultimo esame al quale è stato sottoposto in Camera e, con 246 voti favorevoli, 147 voti contrari e 22 astenuti, è divenuto legge con quattro giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Ciò, grazie alla fiducia di entrambi i rami del Parlamento.
Fondo di garanzia
Tra le numerose novità ora cristallizzate vi è senza dubbio la nascita di un fondo per le banche in difficoltà, nel quale sono stanziati 20 miliardi di euro per coprire gli oneri derivanti dalle operazioni di concessione di garanzie dallo Stato su passività di nuova emissione, sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale, erogazione di liquidità di emergenza.
Educazione finanziaria e garanzie statali
A questa novità si aggiungono quelle rappresentate dall'avvio dell'educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa per tutti i cittadini e dalla riapertura dei termini per il rimborso dei clienti dei 4 istituti di credito falliti e dei coniugi e parenti entro il secondo grado di quelli che sono deceduti.
Ma non solo: con la riforma lo Stato acquisisce la facoltà di garantire sia le passività delle banche aventi sede legale nel territorio della Repubblica, sia i finanziamenti che la Banca d'Italia eroga discrezionalmente agli istituti di credito nazionali al fine di fronteggiare gravi crisi di liquidità.
Le azioni acquistate dal MEF potranno essere definite nel loro valore con le modalità precisate dal testo, al fine di evitare operazioni speculative.
Dirigenti bancari
In ogni caso, al Ministero sono date la possibilità stabilire un tetto massimo per le retribuzioni degli organi apicali della banca interessata dalla misura e quella di subordinare la sottoscrizione del capitale alla revoca del direttore generale o dei consiglieri esecutivi o alla loro sostituzione.
Burden Sharing
Il testo stabilisce anche le misure con le quali gli azionisti e i creditori subordinati saranno chiamati a partecipare agli oneri di risanamento della banca e la sottoscrizione da parte del Ministero viene subordinata alla previa applicazione delle misure di ripartizione degli oneri.
Si prevede, inoltre la neutralità fiscale e ogni differenza che derivi alle banche dalle misure di burden sharing resta esclusa dal computo di Ires e Irap.
Gruppi bancari autonomi
Una disciplina particolare è riservata alle banche di credito cooperativo che hanno sede legale nelle provincie autonome di Trento e Bolzano: esse, infatti, hanno la possibilità di costituire dei gruppi bancari cooperativi autonomi.
Questi saranno composti esclusivamente da banche che non hanno più di due sportelli siti in provincie limitrofe e che hanno, comunque, la sede legale e l'esclusiva operatività nella medesima provincia autonoma.
Fondo di risoluzione nazionale
Le contribuzioni addizionali al Fondi di risoluzione nazionale vengono riportate entro un perimetro ben preciso, che riguarda i costi, gli oneri e le spese che lo stesso può coprire e le obbligazioni ad esso connesse.
Deferred tax assets
I DTA – Deferred Tax Assets saranno trasformati in credito di imposta con modalità e termini per il versamento del canone necessario del tutto nuove, ma con decorrenza posticipata di un anno. In ogni caso, la misura riguarderà anche gli istituti di credito cooperativi.
Data: 16/02/2017 19:15:00Autore: Valeria Zeppilli