Interruzione della prescrizione
- Prescrizione: l'art. 2934 c.c.
- Interruzione prescrizione: art. 2945 c.c.
- Come si interrompe la prescrizione
Prescrizione: l'art. 2934 c.c.
Ogni diritto è normalmente soggetto a prescrizione se il titolare non lo esercita nei termini di legge. Con il termine prescrizione si intende l'estinzione del diritto per inerzia del titolare e, all'uopo, l'art. 2934 c.c. così dispone: "Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge". Attendendosi pedissequamente al tenore normativo della disposizione citata si apprende che, se un diritto non viene azionato entro un determinato termine, si estingue con conseguente pregiudizio in capo al titolare che non potrà più esercitarlo. Taluni diritti sono imprescrittibili, salvo che la legge disponga in tal senso. L'interruzione della prescrizione è un atto, posto in essere dal titolare di un diritto, volto a far si che il termine entro il quale lo stesso può essere esercitato inizi a decorrere di nuovo, come se non si tenesse in conto il tempo già trascorso.
Interruzione prescrizione: art. 2945 c.c.
La norma alla quale si fa riferimento parlando di interruzione della prescrizione è l'art. 2945 c.c. il quale così dispone: "Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo. Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione".
Come si interrompe la prescrizione
Quindi, evidenziando i tratti caratteristici dell'istituto possiamo rilevare che: l'interruzione è funzionale a consentire un nuovo periodo di prescrizione a condizione che avvenga nelle forme e con le modalità di cui all'art. 2943 c.c., ovvero con la notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo ed è pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. La norma citata prevede espressamente che l'interruzione si verifichi anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta "da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri".
La Suprema Corte è stata a lungo coinvolta in dispute che avevano ad oggetto l'interruzione della prescrizione e le modalità del suo esercizio. All'uopo ha rilevato che "E' principio consolidato di questa Corte che, in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni nè l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di Ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto" (cfr., tra le altre, Cass. n. 24116/2016).
Data: 18/12/2022 08:00:00Autore: Daniele Paolanti