L'interruzione dell'usucapione
Avv. Daniele Paolanti - L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà che consente ad un soggetto che abbia esercitato il possesso in modo pieno, pacifico ed ininterrotto su di un bene di poterne divenire proprietario se il possesso perdura per tutta la decorrenza dei termini indicati dalla legge che per i beni immobili, ai sensi dell'art. 1158 c.c., è vent'anni ("La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni"). Il possesso valido ai fini dell'usucapione è quello pieno, pacifico ed ininterrotto, il che ci induce a ritenere che esistano delle circostanze idonee ad interrompere i termini.
L'interruzione
Non è sufficiente diffidare il possessore per interrompere la prescrizione né metterlo in mora, sono necessari invece degli atti qualificati che lo pongano nelle condizioni di dover mettere in discussione il possesso, come un atto di rivendica proposto in via giudiziale o la privazione del possesso per oltre un anno (fermo restando che se entro un anno dallo spoglio il proprietario non è stato reintegrato anche nel possesso l'interruzione si considera non avvenuta). Sono altresì atti idonei ad interrompere la decorrenza dell'usucapione il riconoscimento espresso operato dal possessore del diritto del proprietario e la notifica dell'atto di citazione con cui il proprietario richieda la materiale consegna di tutti i beni immobili.
Come interrompere l'usucapione?
Dipende dalla presenza o meno del consenso del possessore. Se questi non dissente sarà sufficiente una sua dichiarazione con la quale egli in fede riconosce il diritto di proprietà alla controparte e si impegna a desistere dall'esercizio del possesso. In caso contrario non esiste alternativa alla citazione in giudizio, redatta da un avvocato e notificata a cura dell'ufficiale giudiziario. Ovviamente, sarà preciso onere del proprietario intervenire prima che sia decorso il termine dell'usucapione, in caso contrario ogni diversa iniziativa sarebbe vana.
La giurisprudenza
L'usucapione è oggetto di numerosi procedimenti nelle aule di giustizia e, di conseguenza, si può ritenere come la giurisprudenza sull'interruzione dei termini sia piuttosto copiosa. Nello specifico la Suprema Corte ha ammesso che "gli atti di diffida e di messa in mora sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non anche il termine utile per usucapire, potendosi esercitare il relativo possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale, cosicché è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso solo ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente, come la notifica dell'atto di citazione con il quale venga richiesta la materiale consegna di tutti i beni immobili in ordine ai quali si vanti un diritto dominicale, conformemente alle pronunce di questa Corte menzionate nella stessa sentenza impugnata, nel solco di un orientamento consolidato, ribadito anche più recentemente" (Cassazione civile, sez. II, 06/05/2014, n. 9682). Ancora, sempre sul punto, la giurisprudenza ha rilevato che "in tema di usucapione, il rinvio dell'art. 1165 c.c. alle norme sulla prescrizione in generale, e, in particolare, a quelle relative alle cause di sospensione ed interruzione, incontra il limite della compatibilità di queste con la natura stessa dell'usucapione, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali, siccome diretti ad ottenere ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente. Non sono, invece, idonei come atti interruttivi del termine utile per l'usucapione la diffida o la messa in mora in quanto può esercitarsi il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del diritto reale (Cass., n. 14197 del 2001; Cass., n. 9845 del 2003; Cass., n. 18004 del 2004; Cass., 14564 del 2006). "Ai fini dell'interruzione del termine per usucapire - quindi - è necessario che il possessore manifesti la volontà di attribuire al suo titolare il diritto reale da lui esercitato come proprio, non essendo sufficiente la consapevolezza della spettanza ad altri di tale diritto" (Cassazione civile, sez. II, 27/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep.27/05/2010), n. 13002).
Data: 23/02/2017 16:00:00Autore: Daniele Paolanti