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Equitalia: revoca in autotutela il pignoramento della pensione

Pignoramento sospeso dall'Inps e restituzione delle somme accantonate al contribuente


Dott.ssa Floriana Baldino - Più volte ci si è scontrati con i pignoramenti fatti da Equitalia e i metodi di riscossione, a volte discutibili sotto l'aspetto dellacorrettezza e buonaamministrazione.

I principi dettati nello Statuto delcontribuente, principi che regolano il rapporto tra PubblicaAmministrazione e cittadini, sono ispirati a principi di lealtà,correttezza, trasparenza e buona fede, e gli stessi principi si applicano anche al concessionario dellariscossione. Secondo l'art. 17 dello statuto del contribuente, infatti, "Le disposizioni della presente legge siapplicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica diconcessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivicompresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione eriscossione di tributi di qualunque natura".

La Cassazione in merito ai principi sopra richiamati ha ribadito che: "Leregole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione impongono all'amministrazionefinanziaria, una volta informata dell'errore in cui è incorsa, di compiere leverifiche necessarie e,poi, accertato l'errore, di annullare in autotutela ilprovvedimento riconosciuto illegittimo o, comunque, errato, anche qualora ilcontribuente abbia lasciato scadere il termine utile per impugnare ilprovvedimento avanti alla Commissione tributaria" (cfr. Cass. n. 6283/2012).

Nel caso che ci occupa invece ilcontribuente non ha lasciato scadere i termini per impugnare il provvedimento,ma Equitalia non gli ha dato modo per potersi difendere dinanzi alle sedicompetenti.

Abbiamo già sottolineato l'importanza di non fare scadere i termini per fare opposizione (leggi, in merito: "Equitalia: come difendersi dal pignoramento presso terzi"); in questo caso invece, purtroppo,Equitalia non si era costituita in giudizio, nonostante la citazione notificataal contribuente, ed il pensionato non aveva alcuna opportunità didifendersi dinanzi alle sede opportune se per prima Equitalia non iscriveva la causa a ruolo.

L'Inps, ovviamente, quale terzo pignorato, aveva l'obbligo di accantonare le somme, come per legge, ed il contribuente nonpoteva in alcun modo portare Equitalia dinanzi al giudice competente.

Se le due strade, quellagiudiziaria e quella diautotutela, viaggiano inparallelo, pur nella difficoltà di ottenere risposte da Equitalia inautotutela, pur nelle difficoltà di sollecitare ed ottenere decisioni dal giudice delle esecuzioni, a volte le risposte arrivano da chi amministra i pubblici uffici con rispetto della legge e dei principi del neninem ledere oltre ai principi di buona fede,correttezza, lealtà e probità.

In questo caso, infatti, è intervenuto lo stesso ente previdenziale (vedi provvedimento allegato), sollecitando l'agente della riscossione e avvertendo che se entro 5giorni non verrà data risposta, procederà, in via amministrativa, alla sospensione delle trattenute incorso, nonché allarestituzione delle somme accantonate.

In allegato la pec del provvedimento di autotutela dell'INPS

Data: 26/02/2017 14:00:00
Autore: Floriana Baldino