Assegno circolare: è obbligatoria la clausola non trasferibile?
Nell'assegno circolare è obbligatoria la clausola di non trasferibilità?
L'assegno circolare, bancario e postale, è oggi uno dei mezzi di pagamento più diffusi. Si tratta di un titolo di credito c.d. "a vista" che consente di pagare la somma indicata nello stesso al soggetto beneficiario evitando la circolazione del denaro contante.
Pur presentando innumerevoli vantaggi, tra cui quello di poter essere rilasciato a chi lo richiede anche senza provvista presso la banca, semplicemente versando la somma occorrente, l'assegno circolare è soggetto a precise regole, il cui mancato rispetto comporta pesanti sanzioni.
Una di queste è proprio la clausola "non trasferibile" che risulta obbligatoria, a far data dal 31.12.2011 (a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011), per i trasferimenti di importo pari o superiore ai mille euro.
A seguito dell'introduzione di tale obbligo, gli assegni circolari vengono emessi già con l'indicazione prestampata della clausola di non trasferibilità.
Il cliente, tuttavia, presentando esplicita richiesta, può ottenere il rilascio dell'assegno in forma libera, esclusivamente quando il suo importo sia inferiore a mille euro.
In tal caso, è dovuta la somma di euro 1,50 per ogni assegno circolare in forma libera, a titolo di imposta di bollo (che l'istituto, poi, verserà all'erario).
Il mancato rispetto delle regole descritte comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria minima che negli ultimi due anni è scesa nelle seguenti misure e in relazione alle seguenti violazioni:
- in relazione alle violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è stato fissato a 2.000 euro;
- per quanto riguarda invece le violazioni commesse e contestate a partire dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale è fissato a 1.000 euro (previsione questa che è stata introdotta dall’articolo 18, comma 1, lett.b) del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modifiche dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157);
- se però le violazioni riguardano importi inferiori a 30.000 euro, in presenza di circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 231/2007, la sanzione minima è del 10% dell'importo trasferito tramite l’utilizzo di assegni irregolari.
Autore: Domande e Risposte