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Condominio: apertura varco per raggiungere parcheggio privato su fondo adiacente

E' possibile aprire un varco nel muro di cinta condominiale per raggiungere un parcheggio privato nel fondo confinante?


Avv. Michele D'Auria - Nei condomini i parcheggi non bastano mai, per cui non è infrequente che un condomino o un gruppo di condomini cerchi di ampliare l'area a disposizione. E' il caso, ad esempio, in cui un condomino o un gruppo di condomini provvedano ad acquistare un fondo confinante con l'area comune, allo scopo di utilizzarlo come parcheggio. Ciò naturalmente implica l'apertura di un varco nel muro di cinta condominiale, onde consentire il transito delle autovetture e dei pedoni allo scopo di parcheggiare le autovetture e discenderne per recarsi in condominio.

Ma tutto ciò è liberamente consentito o c'è bisogno di una delibera condominiale che lo autorizzi? E se del caso, con quale maggioranza? La questione è controversa.

Risulta fondamentale la giusta interpretazione dell'art. 1102 c.c.

L'articolo in questione, infatti, prevede che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto e che a tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. In tale ottica, l'apertura del varco nel muro di recinzione comune potrebbe sembrare giustificato ex lege, senza nemmeno necessità di chiedere il consenso alle assemblee dei condomini. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha precisato svariate volte, anche di recente, che l'apertura del varco non è giustificabile dall'art. 1102 C.C. in quanto comporta il mutamento d'uso della parte comune e la costituzione di una servitù a favore di un fondo estraneo al condominio, per cui è richiesta l'unanimità:

Ad incrinare tale certezza, però, provvede una sentenza della Cassazione del 1999:

La questione è tanto più singolare ove si noti che la sentenza in questione è stata emanata dalla medesima II Sezione Civile che ha emanato tutte le altre, quindi non pare nemmeno possibile parlare di contrasto tra il giudicato di diverse sezioni.

A parere dello scrivente, comunque, la isolata sentenza appena riportata (8591/1999) deve ritenersi superata dalla successiva giurisprudenza.

Ciò vale nel caso in cui il fondo di cui si parla non sia intercluso, ma disponga già di un accesso alla pubblica via.

Avv. Michele D'Auria

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Data: 20/02/2017 11:00:00
Autore: Michele D'Auria