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I comuni e la lotta all'evasione fiscale

Presupposti, finalità e modalità operative


di Antonio Regazzi - In Italia l'evasione fiscale è sempre stata un fenomeno fisiologico, ma negli ultimi anni ha assunto rilievi quasi patologici. Coloro che sottraggono la loro quota di reddito destinata alle esigenze della collettività attraverso l'imposizione fiscale, violano precise norme costituzionali (artt. 2 e 53), oltre a varie disposizioni legislative, e fanno ricadere l'effetto negativo di tale loro illecito comportamento su altri cittadini, onerandoli di quello che è invece un loro preciso dovere giuridico e morale.

In quest'ultimo decennio si è avuta una costante e significativa riduzione dei trasferimenti erariali da parte dello Stato ai vari enti territoriali, il tutto mitigato solo da una potenziale maggiore autonomia tributaria concessa ai medesimi.

La lotta all'evasione ed elusione fiscale deve, per cui, diventare un'operazione puntuale, sistematica e coordinata fra le varie forze a ciò deputate in quanto, solo in questo modo, può divenire proficua e, di conseguenza, in grado di ridurre, anche in modo significativo, l'eccessiva pressione fiscale sui contribuenti onesti.

Lo Stato ha tentato di affrontare questo fenomeno anche attraverso altri strumenti, quale la c.d. tax compliance, che si fonda sull'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei cittadini, ma i risultati, se pur positivi, non si sono rivelati soddisfacenti.

Per un'efficiente ed efficace attività di contrasto al fenomeno è indispensabile incentivare la collaborazione, non solo tra uffici della medesima pubblica amministrazione, ma anche con enti esterni ad essa e, in primis, con l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, l'INPS e i vari uffici periferici delle Amministrazioni statali. A tal riguardo, uno dei più importanti strumenti offerto ai Comuni, sono i protocolli d'intesa con l'Agenzia delle Entrate.

È bene ricordare che il Comune dispone di informazioni specifiche concernenti ciascun cittadino e ha la possibilità di intercettare quegli elementi che caratterizzano la presenza di violazione alle norme tributarie e fiscali; tutto questo è utile a colmare il vuoto informativo e operativo di altri organismi pubblici che non operano a stretto contatto con le realtà locali.

Tipologie di accertamento

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007 n. 187461, aveva individuato, nella fase di avvio della collaborazione amministrativa, cinque ambiti d'intervento da parte dei Comuni:

- commercio e professioni: svolgimento di attività economiche senza partita iva o diversa da quella rilevata; affissioni pubblicitarie abusive; presenza di enti non commerciali con attività lucrativa, etc;

- urbanistica e territorio; opere di lottizzazione in funzione strumentale alla cessione di terreni; professionista o imprenditore che ha partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio, etc.;

- proprietà edilizie e patrimonio immobiliare; proprietà o diritti reali non indicati in dichiarazione; omessa dichiarazione Ici, Tarsu/Tia; etc.;

- residenze fittizie all'estero;

- disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.

Ai su detti ambiti, con l'affinamento ed evoluzione degli strumenti di ricerca e verifica, se ne sono aggiunti ulteriori, ognuno dei quali necessiterebbe di una specifica trattazione. Tra essi troviamo, ad esempio, quelli relativi alla c.d. sharing economy – come ad esempio l'offerta on line di case vacanze da parte di privati o di visite guidate, ovvero di viaggi turistici, etc. – oppure la variegata proposta di servizi e lavori che sfuggono a qualsiasi tipo di controllo, come le prestazioni d'opera attraverso la pubblicazione di estemporanei annunci pubblicitari esposti su manufatti stradali, o l'offerta di pubblicità su manufatti abusivi, etc. In alcuni casi si tratta di vere e proprie attività economiche di una certa rilevanza.

Per quanto concerne l'attività di verifica dei Comuni, ha rilevanza il solo accertamento sintetico, disciplinato dall'art. 38, commi 4 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973; attraverso esso si esaminano esclusivamente le posizioni delle persone fisiche e le imposte sui redditi che su di esse ricadono. In questo modo è possibile stimare un maggiore reddito rispetto a quello dichiarato, sulla base della capacità contributiva espressa dal soggetto esaminato; si fonda sulla potenzialità di quest'ultimo di sostenere alcuni tipi di spese o sull'utilizzo, da parte del medesimo, di taluni beni o servizi di particolare pregio e che lasciano ragionevolmente presumere, una maggiore capacità economica in capo al medesimo rispetto a quella dichiarata. Si tratta di un'operazione logica che consente di risalire da un elemento noto – la spesa – ad un fatto ignoto, il reddito imponibile.

Le banche dati e altre fonti di cognizione e accertamento

La disponibilità di banche dati informatizzate aggiornate e complete, assume un'importanza strategica per un'efficace attività di controllo. Naturalmente, come sopra accennato, nelle piccole realtà locali, la diretta conoscenza del territorio e della sua popolazione, rappresenta, almeno nella fase iniziale, un valore aggiunto difficilmente eguagliabile.

Il Comune dispone di un proprio archivio informatizzato, correlato alle esigenze dei suoi uffici ed ha la possibilità di accedere a diverse banche dati esterne, sia direttamente – attraverso l'abilitazione dei suoi operatori – sia tramite l'inoltro di apposite istanze ai competenti enti.

Tra le banche dati interne, a puro titolo esemplificativo, possiamo citare quelle dell'Ufficio Tributi, dell'Anagrafe e Stato Civile, del Commercio/Attività Produttive e della Polizia Locale.

Tra le più importanti banche dati informatizzate esterne all'Ente, troviamo: il Sistema di Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali, dell'Agenzia delle Entrate (Siatel); il Sistema di Interscambio Territoriale dell'Agenzia del Territorio (Sister); i servizi on line della Camera di Commercio (Telemaco), "Inps ed i Comuni" e ACI/PRA/Dipartimento dei trasporti Terrestri.

Inoltre, vi sono diversi archivi informatizzati rispetto ai quali non necessita alcuna particolare abilitazione per acquisirne i contenuti, come ad esempio quelli relativi alle visure camerali di società estere (es.: Registro di Commercio del Cantone Ticino o del Lussemburgo), o che consentono d'individuare gli intestatari di veicoli immatricolati in Stati esteri.

Infine, attraverso internet è possibile raccogliere tutta una serie di informazioni, difficilmente reperibili in altro modo e, il più delle volte, inserite in rete dagli stessi contribuenti.

Le segnalazioni qualificate

Per segnalazioni qualificate, si intendono le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi; attraverso questo strumento, il Comune fornisce all'Amministrazione finanziaria, elementi oggettivi e direttamente utilizzabili per individuare tali illeciti comportamenti.

Per l'Ente Locale, le segnalazioni qualificate rappresentano l'atto conclusivo dell'iter amministrativo interno, il quale si inserisce nel più vasto ambito procedimentale che può concludersi con l'emissione dell'avviso di accertamento e liquidazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Ogni segnalazione deve riguardare un solo soggetto e un unico periodo d'imposta e deve riportare solo gli elementi indispensabili per una rapida valutazione della posizione del soggetto esaminato da parte del competente ufficio finanziario.

In relazione ai tempi di trasmissione delle segnalazioni, al fine di garantirne la definizione in tempo utile, si devono rispettare dei termini ben precisi; infatti, sono stabiliti termini perentori di decadenza afferenti la notifica dell'avviso di accertamento al contribuente che deve essere inoltrato al medesimo, entro e non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l'avviso può essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tali termini si applicano sino all'anno di imposta 2015 mentre, dal 2016, i predetti avvisi debbono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, in caso di omessa presentazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo.

Per l'imposta di registro, ipotecaria e catastale vi è un termine di cinque anni per gli atti non registrati, e di tre anni per quelli registrati (due anni in caso di rettifica del valore indicato nell'atto relativamente a beni immobili, diritti reali immobiliari e aziende).

La prescrizione per quanto concerne accertamento dei tributi locali, si perfeziona nel termine di 5 anni in relazione a omessi, insufficienti o tardivi versamenti - tale termine decorre dall'anno d'imposta, ossia quello in cui il tributo doveva essere versato - e 6 anni in caso di omessa o infedele dichiarazione.

Infine, l'art. 12 c. 2 ter del D.L. 78/2009, prevede che, in relazione alle violazioni sul monitoraggio fiscale per somme e attività finanziarie detenute in paradisi fiscali, i termini di accertamento sono raddoppiati.

Antonio Regazzi

e-mail: a.regazzi.autore@outlook.it

https://antonioregazzilibri.jimdo.com/

Data: 25/02/2017 17:50:00
Autore: Antonio Regazzi