Lavoratore part-time: no al pranzo "a scrocco"
di Marina Crisafi – Essendo part-time, aveva diritto al massimo ad una brioche e ad un caffè nella pausa di 15 minuti prevista da contratto e non già ad un vero e proprio pranzo, che invece regolarmente consumava durante l'orario di lavoro. Così, per il cibo "a scrocco" dell'azienda, un dipendente Enel è stato rigorosamente sanzionato. E il provvedimento disciplinare, considerato legittimo dai giudici di merito, ha trovato conferma anche in Cassazione (sentenza n. 4661/2017 qui sotto allegata).
Per i giudici, infatti, l'aver "ripetutamente usufruito del servizio mensa durante l'orario di lavoro, pur non prevedendo il contratto di lavoro, a tempo parziale, pause di lavoro e il godimento del servizio", integra un comportamento scorretto che contravviene a un preciso divieto contrattuale. Per cui, la sanzione era legittima e proporzionata alla gravità del fatto.
A nulla valgono le doglianze dell'uomo, sulla insufficiente o contraddittoria motivazione basata "esclusivamente sulla supposta impossibilità di consumare un pasto in 15 minuti". Al contrario, secondo lui, "una volta ammessa la legittimità della pausa caffè, era necessario dimostrare che per tutte le pause in contestazione il ricorrente avesse consumato un pasto o ecceduto rispetto ai quindici minuti consentiti".
Per gli Ermellini, invece, le doglianze dell'uomo non meritano accoglimento, giacché non tengono conto delle circostanze decisive che hanno portato alla decisione, con riferimento, "alle argomentazioni in punto di dispendio di spesa correlato alla fruizione del servizio mensa, in relazione al quale il datore di lavoro si è accollato contrattualmente un ulteriore costo esclusivamente per i dipendenti full time".
La decisione insomma non fa una piega e il ricorso è rigettato, con condanna del dipendente anche a 3mila euro di spese di giudizio!
Data: 26/02/2017 19:00:00
Autore: Marina Crisafi