Affitti in nero: contratto orale sempre nullo
- "Va ritenuta la nullità di un contratto verbale di locazione dell'immobile, attesa la mancanza della forma scritta prevista dall'art. l, comma 4 della legge 9.12.98 n. 43l. Infatti la forma scritta, prevista dall'art. l, comma 4 della legge 9.12.98 n. 43l per i contratti di locazione ad uso abitativo, è a pena di nullità ed è rilevabile d'ufficio, ed in mancanza della forma scritta il conduttore assume la posizione di occupante sine titulo dell'immobile. Ne consegue che, attesa l'occupazione sine titulo dell'immobile da parte dei convenuti, questi ultimi, in accoglimento della domanda attrice, vanno condannati al rilascio in favore dell'attrice dell'immobile in questione" (Trib. di Roma, Sent. 2384/2016).
- "I convenuti, inoltre, vanno condannati al pagamento in favore dell'attrice di una somma a titolo di indennità di occupazione abusiva dell'immobile in questione" (Trib. di Roma, Sent. 2384/2016).
- "In caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui (come nella specie è quanto all'occupazione dell'immobile dell'attrice da parte dei convenuti che, comunque, non hanno provato l'esistenza di un titolo che la legittimi), sia essa usurpativa o non, il danno per il proprietario del cespite è in re ipsa" (Trib. di Roma, Sent. 2384/2016).
- "Le suesposte considerazioni, quanto all'indennità di occupazione abusiva dell'immobile, sono assorbenti ogni contestazione dei convenuti sul punto e sono preclusive della loro richiesta di determinazione del suo importo "alla luce delle condizioni igienico sanitarie" dell'immobile che non sono rilevanti in quanto il pagamento dell'indennità è dovuto a titolo di risarcimento del danno subito dal proprietario di esso per la perdita (a causa della sua occupazione abusiva) della disponibilità del bene e per la sua impossibilità di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo, in relazione alla sua natura normalmente fruttifera." (Trib. di Roma, Sent. 2384/2016).
- "La registrazione dei contratti, operata dai resistenti a norma del D.Lgs 23/2011, costituisce adempimento di natura fiscale che non ha effetto sanante del vizio di forma del contratto (cfr Trib. Roma 1.10.2014; Trib. Roma 21287 del 24.10.2013; Trib. Roma 2384/2016)". (Trib. di Milano, sent. 13141/2016).
- "Contrariamente all'assunto dei resistenti, la nullità del contratto di locazione per difetto di forma scritta non è una nullità relativa, che può essere fatta valere solo dal conduttore, parte debole del rapporto, ma è una nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio (Cass. S.U. 18214/2015)". (Trib. di Milano, sent. 13141/2016).
- "Non essendovi prova che, al momento del sorgere dei singoli rapporti contrattuali, la proprietà avesse imposto la stipulazione di contratti verbali, va respinta la domanda formulata dai resistenti a norma dell'art. 13 comma V L. 431/1998" (Trib. di Milano, sent. 13141/2016).
- "L'onere della prova grava sul conduttore che dovrà dimostrare "l'abuso da parte del locatore della sua posizione "dominante" ", essendo necessario dimostrare "che il locatore ponga in essere un inaccettabile pressione (una sorta di violenza morale) sul conduttore al fine di costringerlo a stipulare un contratto in forma verbale" (Trib. di Milano, sent. 13141/2016).
- "essendo nulli i contratti di locazione in forza dei quali i resistenti hanno goduto pro quota dell'immobile di proprietà della ricorrente, vanno condannati alla riconsegna del predetto immobile, in quanto occupanti senza titolo." (Trib. di Milano, sent. 13141/2016)
- "L'inefficacia assoluta dei titoli contrattuali, per la accertata nullità contrattuale, comporta la nascita del diritto della proprietaria alla restituzione del valore economico del godimento del bene concesso all'altra parte, consistente in una indennità di occupazione." (Trib. di Milano, sent. 13141/2016)
Avv. Michele D'Auria
Studio Legale a diffusione nazionale
Informazioni di contatto:
www.studiolegaledauria.net
Skype: mike196quattro
E-mail: Mike1964@Tiscali.it
P.E.C. : avvmicheledauria@pec.ordineforense.salerno.it
Fax: 178/2213179
Telefono: 339/3330504 - 089/879431
VIA SAN GIACOMO (ex Piazza D. Somma) 7
84085 - MERCATO SAN SEVERINO SA
Autore: Michele D'Auria