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Responsabilità medica: la legge Gelli

La Camera ha approvato definitivamente il ddl Gelli: ecco i contenuti e il testo della legge sulla responsabilità medica


di Marina Crisafi – Dopo un iter lungo e sofferto, oggi la Camera ha pronunciato il sì definitivo (con 255 voti a favore, 113 contrari e 22 astenuti) sulla riforma della responsabilità medica che ridisegna le regole per pazienti, medici, ospedali e assicurazioni.

Il testo del ddl Gelli, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" rispecchia, infatti, la doppia finalità della legge, tesa a "conciliare – come spiegato dallo stesso relatore - l'esigenza di garantire la sicurezza delle cure a tutela dei pazienti con quella di assicurare maggiore serenità agli esercenti la professione sanitaria, che al momento subiscono gli effetti di un enorme contenzioso, che a sua volta determina effetti devastanti" a causa del ricorso "alla cosiddetta medicina difensiva".

Attesissimo dai camici bianchi e salutato dal ministro Lorenzin, come "un importante passo in avanti per il sistema sanitario del Paese", il testo si avvia ora alla pubblicazione in G.U.

I punti chiave della riforma

La riforma riscrive sotto vari aspetti la responsabilità medica.

A cambiare è anzitutto la responsabilità penale, attraverso l'eliminazione della colpa lieve laddove siano rispettate le linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali. Viene tracciato inoltre in via definitiva il "doppio binario" per la responsabilità civile (contrattuale della struttura sanitaria ed extracontrattuale del medico) ed introdotto il tentativo di conciliazione obbligatoria per le controversie riguardanti i casi di responsabilità medica.

Ma non solo. Viene esteso altresì l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile e sancita l'azione diretta del danneggiato, oltre, infine, all'istituzione di un fondo di garanzia ad hoc che risarcirà i danni da responsabilità sanitaria, nei casi in cui gli importi eccedano i massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o dal medico ovvero gli stessi siano assicurati presso una compagnia che al momento del sinistro sia soggetta ad una procedura di insolvenza.

Data: 28/02/2017 22:10:00
Autore: Marina Crisafi