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L'interrogatorio di garanzia

L’interrogatorio di garanzia è il primo atto che si compie dopo l’applicazione di una misura cautelare, a garanzia del diritto di difesa dell’indagato


Cos'è l'interrogatorio di garanzia

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L'interrogatorio di garanzia è un adempimento che il giudice è tenuto a compiere quando (durante le indagini preliminari, durante l'udienza preliminare o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento) decide in ordine a una misura coercitiva o restrittiva.

Si tratta di un momento fondamentale del procedimento cautelare penale, in quanto rappresenta il primo contatto che la persona sottoposta a misura cautelare ha con il giudice a garanzia del più ampio diritto di difesa dell'indagato.

Dell'interrogatorio di garanzia si occupa l'articolo 294 del codice di procedura penale.

Giudice competente

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Il giudice competente a provvedere all'interrogatorio di garanzia è quello che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare.

Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, tuttavia, quando la misura è disposta dalla corte d'assise o dal tribunale, all'interrogatorio deve procedere il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

Se l'interrogatorio deve essere assunto nella circoscrizione di un altro tribunale, infine, il giudice (o il presidente nel caso di organo collegiale) che non ritenga di procedervi personalmente deve rivolgersi al giudice per le indagini preliminari del luogo.

Termini per l'interrogatorio di garanzia

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L'interrogatorio di garanzia è sottoposto a termini ben precisi che sono di massimo cinque giorni dall'inizio e dall'esecuzione della custodia in caso di custodia cautelare in carcere e di massimo dieci giorni dall'esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione con riferimento a tutte le altre misure cautelari, sia coercitive che interdittive.

Se il pubblico ministero ne fa espressa istanza nella richiesta di custodia cautelare, l'interrogatorio della persona sottoposta a tale misura deve invece avvenire entro il termine di quarantotto ore.

La conseguenza del mancato rispetto dei termini sopraindicati comporta come conseguenza la perdita di efficacia della misura cautelare.

Chiaramente, le predette tempistiche non riguardano il caso in cui il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare abbia proceduto all'interrogatorio nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto.

Notifica

Per la notifica dell'interrogatorio di garanzia non sono previste tempistiche ben precise.

La giurisprudenza, tenendo conto del termine di cinque giorni per il suo svolgimento, ha ritenuto ammissibile anche l'avviso dato il giorno prima dello svolgimento dell'atto, quando le circostanze del caso concreto siano tali da giustificare una simile scelta (Cass. n. 26343/2020).

Impedimento assoluto

Può accadere, in ogni caso, che vi sia un impedimento assoluto a porre in essere l'interrogatorio di garanzia entro i termini previsti dalla legge.

In tale ipotesi il giudice deve dare atto dell'impedimento con decreto motivato e il termine inizia nuovamente a decorrere quando gli è comunicata o è comunque accertata la cessazione dell'impedimento.

Interrogatorio di garanzia e custodia cautelare

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Una particolare disciplina, posta a ulteriore garanzia del diritto di difesa dell'indagato, è prevista nel caso in cui quest'ultimo si trovi in stato di custodia cautelare. Con riferimento a tale ipotesi, infatti, il comma 6 dell'articolo 294 c.p.p. dispone che non è possibile l'interrogatorio da parte del pubblico ministero sino a che non vi sia stato l'interrogatorio di garanzia del giudice.

Del resto i due interrogatori hanno due funzioni ben distinte: mentre il primo è volto all'acquisizione di ulteriori elementi probatori ed è quindi "investigativo", l'interrogatorio del giudice è volto a garantire la correttezza formale dell'applicazione della misura cautelare.

Custodia cautelare dopo la condanna

Se la custodia cautelare è disposta per la prima volta dopo la pronuncia della sentenza di condanna, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza numero 18190/2009, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia.

Dopo l'interrogatorio di garanzia cosa succede

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Attraverso l'interrogatorio di garanzia il giudice è chiamato a valutare la permanenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare e delle esigenze cautelari prevista dagli articoli 273, 274 e 275 del codice di rito.

Di conseguenza, all'esito dello stesso il giudice può confermare la misura disposta, ma anche, se ne ricorrono i presupposti, disporre la sua sostituzione o addirittura la sua revoca.

Aggravamento misura cautelare

Se, in corso di esecuzione, la misura cautelare disposta è sostituita con una più severa in conseguenza dell'aggravamento delle esigenze cautelari (ad esempio, prevedendo il passaggio dagli arresti domiciliari alla custodia cautelare in carcere), non è necessario procedere a un nuovo interrogatorio di garanzia, dato che tale atto va svolto solo in sede di prima applicazione della misura (Cass. n. 7460/2017, sulla quale leggi: Interrogatorio di garanzia: non necessario se si aggrava il quadro cautelare).

Modalità dell'interrogatorio

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L'interrogatorio di garanzia è condotto nel rispetto delle regole generali per l'interrogatorio (art. 64 c.p.p.) e delle norme in materia di interrogatorio nel merito (art. 65 c.p.p.).

Ciò vuol dire che l'indagato deve intervenire libero all'interrogatorio anche se si trova in stato di custodia cautelare (pur con l'adozione delle cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze) e che non possono essere mai utilizzati, neppure con il consenso dell'interrogato, metodi o tecniche idonei a influire sulla sua libertà di autodeterminazione o ad alterarne la capacità di ricordare e di valutare i fatti. Inoltre, prima dell'inizio dell'interrogatorio, la persona deve essere avvertita delle seguenti circostanze:

Per quanto riguarda le norme in materia di interrogatorio nel merito, l'autorità giudiziaria deve contestare all'indagato in forma chiara e precisa il fatto che gli è attribuito, rendergli noti gli elementi di prova esistenti contro di lui e comunicargliene le fonti, se ciò non arreca pregiudizio alle indagini. L'indagato deve quindi essere invitato ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e deve ricevere le domande direttamente dal giudice. Se rifiuta di rispondere, ne deve essere fatta menzione nel verbale, eventualmente anche riportando i connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.

Pur in assenza di esplicito riferimento nell'articolo 294, l'interrogatorio, poi, deve essere interamente documentato, pena l'inutilizzabilità probatoria dello stesso ai sensi dell'articolo 141-bis del codice di procedura penale.

Interrogatorio di garanzia: obbligo avvocato

All'interrogatorio di garanzia ha l'obbligo di intervenire anche il difensore al quale, di conseguenza, deve essere dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.

L'avviso va dato anche al pubblico ministero, che, tuttavia, può decidere liberamente se presenziare o meno.

Cassazione sull'interrogatorio di garanzia

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Ecco alcune massime interessanti della Cassazione in tema di interrogatorio di garanzia:

Cassazione sentenza n. 26343/2020

La funzione dell'interrogatorio di garanzia è quella di consentire alla persona privata della libertà di entrare rapidamente in contatto con il giudice che ha imposto la cautela attivando una sorta di contraddittorio postumo che consenta all'accusato di allegare una eventuale versione antagonista cosi garantendo un tempestivo controllo della correttezza del provvedimento emesso inaudita altera parte.

La necessaria tempestività di tale contatto (che deve essere compiuto entro cinque giorni nel caso in cui sia applicata una misura carceraria) ne costituisce anche il limite dato che, soprattutto nei procedimenti complessi la esiguità del termine tra il deposito degli atti e l'effettuazione dell'interrogatorio potrebbe ostare alla "effettiva" conoscenza della provvista indiziaria da parte dell'indagato e del suo difensore.

Cassazione sentenza n. 21189/2020

E' consolidato l'orientamento che, nell'affermare che la norma di cui all'art. 294 cod. proc. pen. - laddove stabilisce che il giudice che dispone misura cautelare procede all'interrogatorio di garanzia "se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto ..." - presuppone la validità dell'interrogatorio medesimo (Sez. 6, 07/11/2013, Calvigioni, Rv. 258993), precisa che la illegittimità della convalida per assenza del requisito della flagranza di reato non determina la invalidità dell'udienza di convalida e delle attività processuali in essa compiute.

Cassazione sentenza n. 54267/2017

Deve escludersi che con la richiesta di riesame possa essere dedotta la caducazione della custodia cautelare per omissione o invalidità dell'interrogatorio ex art. 294 cod. proc., che va dedotta con richiesta al giudice per le indagini preliminari, in quanto non attiene alle condizioni di legittimità e di merito per l'adozione della misura.

Cassazione sentenza n. 41124/2016

L'interrogatorio di garanzia di persona sottoposta alla misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio va effettuato nei termini di cui al comma primo bis dell'art. 294 cod. proc. pen. anche quando la richiesta di misura interdittiva sia stata subordinata ad altra principale, avente ad oggetto misure cautelari coercitive.

Cassazione sentenza n. 6348/2015

Il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia non può essere utilizzato quale elemento di prova a suo carico, ma da tale comportamento processuale il giudice può trarre argomenti di prova, utili per la valutazione delle circostanze 'aliunde' acquisite.

Data: 23/06/2021 06:00:00
Autore: Valeria Zeppilli