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Furto: quando c'è l'aggravante della destrezza

I diversi orientamenti della Corte di Cassazione e la rimessione alle Sezioni Unite


Abogado Francesca Servadei - La IV Sezione delle Corte di Cassazione con sentenza n. 7696/2017 (qui sotto allegata) ha rimesso alle Sezioni Unite una questione particolarmente spinosa sul significato di destrezza indicato al numero 4 dell'articolo 625 del codice penale, ossia se l'aggravante si riferisce all'abilità del soggetto agente nel distogliere l'attenzione della persona offesa dal controllo o dal possesso della cosa o sia sufficiente il fatto di approfittare di una condizione occasionalmente favorevole, o di una frazione di tempo il cui la persona offesa abbia momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene posseduto.

La vicenda

Un imputato condannato per furto aggravato (per aver occultato in una borsa nera un computer portatile dal bancone di un bar), contestava tale incriminazione adducendo la fattispecie di furto semplice.

I diversi orientamenti della Cassazione


La Cassazione ripercorre la giurisprudenza espressa in materia. La V Sezione della Suprema Corte, con sentenza 20549/2015, ad esempio, ha escluso, affinché si configuri l'aggravante in esame, una particolare abilità dell'agente essendo sufficiente pertanto che lo stesso approfitti di una situazione contingentemente favorevole, che può tradursi in una distrazione della persona offesa. Tale orientamento è stato confermato dalla IV Sezione della Cassazione, con sentenza 46977/2015 con la quale si è affermato che non sussiste l'aggravante della destrezza nell'ipotesi di furto commesso dall'agente, approfittando della situazione di assenza di vigilanza sulla "res" da parte del possessore. Secondo questo orientamento l'aggravante si consuma quando l'agente sfrutti quel momento di distrazione della persona offesa, momento questo non determinato dal soggetto agente (così la IV Sezione con sentenza Scalise del 17 febbraio 2007). Il medesimo orientamento è stato adottato con pronuncia Bonucci della V Sezione, nel dicembre 2009, con il quale viene precisato che non ricorre la circostanza aggravante della destrezza laddove la persona offesa si trovi in altro luogo, benché prossimo, rispetto a quello in cui il reato si è consumato ovvero si sia allontanato, in quanto la condotta non presenta particolare profili di abilità nell'eludere il controllo, bensì dalla semplice temerarietà di cogliere un'opportunità in assenza di detto controllo il che è estraneo alla fattispecie dell'aggravante della destrezza.

Gli Ermellini della II Sezione, con sentenza 9374/2015, invece postulano un diverso orientamento, individuando l'aggravante de quo nella abilita, astuzia e rapidità (omissis) funzionale a superare l'attenzione della vittima.

La qualificazione di un reato quale furto aggravato piuttosto che furto semplice comporta importanti conseguenze sul piano procedurale, in quanto trattandosi di furto semplice la procedibilità è a querela della persona offesa, mentre trattandosi di furto aggravato la procedibilità è d'ufficio, inoltre per il furto semplice può applicarsi l'articolo 131 bis del Codice Penale, articolo questo che non trova invece terreno nell'ipotesi di furto aggravato, il quale prevede un regime sanzionatorio da uno a sei anni di reclusione e la multa da 103,00 euro a 1.032,00 euro.

Come si può ben leggere la questione è di delicata importanza sia sul piano sostanziale che procedurale al che sarà l'intervento delle Sezioni Unite a dirimere questo contrasto giurisprudenziale.

Abogado Francesca Servadei

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Data: 07/03/2017 18:00:00
Autore: Francesca Servadei